Va revocata l’ordinanza di interruzione del processo pronunziata ai sensi dell’art. 300 c.p.c. per inefficacia della dichiarazione di estinzione dell’ente pubblico, parte processuale, resa in udienza dal suo procuratore, ove il giudice ravvisi che, precedentemente, si era perfezionata la contumacia a carico della predetta parte, per mancata costituzione a seguito di riassunzione. Non sono applicabili ai contratti stipulati dai consorzi per lo sviluppo industriale, enti pubblici economici, le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese previste, per gli enti locali, dall’art.191, d.lgs. 267/2000, già art.55 l.142/90, la cui disciplina impone, per la validità dell’assunzione della spesa, l’impegno contabile che attesti la sussistenza dei mezzi finanziari per farvi fronte.
testo integrale
sentenza Tribunale di Catanzaro, I sez.civile n. 727-2017