Tribunale di Cosenza, sentenza 12 gennaio 2021 n.69. Eccezione di inadempimento e onere della prova negli appalti pubblici.

Il giudice, ove venga proposta dalla parte l’eccezione di inadempimento deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza tra l’inadempimento dell’uno e il precedente inadempimento dell’altro. Il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata. In tema di inadempimento di un appalto pubblico, spetta all’appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l’inadempimento, in ossequio ai principi generali in materia di ripartizione dell’onere probatorio tra le parti, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’ inadempimento della controparte. Al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. In tal caso, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione. Ove si verifichi l’inosservanza di tali oneri probatori ed a fronte delle contestazioni di inadempimento da parte del Comune appaltante, non appare suscettibile di riconoscimento il pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti, richiesti in forza delle fatture sottese all’eventuale decreto ingiuntivo opposto.


Nota a Tribunale di Cosenza, 12.1.2021 n.69

Nella sentenza annotata, un’azienda invoca il pagamento di una somma in forza delle fatture per i servizi di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognarie del Comune il quale, in ragione dell’inadempimento della società rispetto agli obblighi di corretta gestione e manutenzione degli impianti, negava il preteso corrispettivo. Dal canto suo, la società opposta, gestore degli impianti di depurazione e di sollevamento in un contesto istituzionale complicato dalla situazione della gestione del trattamento delle acque e della depurazione nella Regione Calabria affidata dal Governo ad un Commissario straordinario,  aveva stipulato un contratto per la manutenzione ordinaria degli impianti comunali di depurazione, mentre le opere di manutenzione straordinaria, così come l’esecuzione dei necessari interventi di innovazione tecnologica o di sostituzione con attrezzature nuove, rimanevano nella competenza del Comune. La società opposta asseriva di aveva provveduto alla gestione degli impianti, pur con le deficitarie condizioni strutturali di sottodimensionamento e vetustà, avendo più volte segnalato alla stazione appaltante le criticità degli impianti e la necessità di provvedere al relativo adeguamento ed ai necessari interventi strutturali, al punto da richiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 

Al riguardo, si osserva che, in tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all’appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l’inadempimento (cfr. Cass. Civ., n. 98 del 4.1.2019), in ossequio ai principi generali in materia di ripartizione dell’onere probatorio tra le parti, secondo cui il creditore che agisca per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. (Risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (cfr. Cass. Civ., n. 826 del 20.1.2015). Appare condivisibile l’orientamento del tribunale in questione, che ritiene quindi necessario verificare se la società appaltatrice abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni oggetto del contratto, tramite una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, tenendo conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale tra l’inadempimento dell’uno e il precedente inadempimento dell’altro, avuto riguardo anche alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse.  

Nel caso in questione la parte opposta non ha provveduto all’allegazione di prove del suo adempimento, presentando “solo alcuni fogli presenza generici e riferibili ad impianti di vari Comuni”, senza alcuna specificazione delle attività quotidianamente compiute. Essa si è limitata a fornire, reputando sufficiente il suo operato processuale, solo le fatture inerenti il corrispettivo mensile della gestione dell’impianto, ma non ha integrato tale documentazione mediante elementi ulteriori atti a comprovare l’effettivo svolgimento dell’attività di manutenzione ordinaria e di gestione dell’impianto.  Il tribunale ha invece valorizzato la documentazione comunale con la quale il Sindaco ha comunicato la necessità di ricevere i dati necessari per la verifica della corretta funzionalità e gestione dell’impianto, nonché ulteriori note volte a sollecitare la società ad adempiere ai propri obblighi in riferimento alla manutenzione ed alla trasmissione dei dati richiesti. Infine anche dalle prove testimoniali risulta che la manutenzione dell’impianto era effettuata “saltuariamente”, e che gli interventi di manutenzione sull’impianto si svolgevano circa una-due volte la settimana. Il tribunale ha quindi rilevato come dalle risultanze documentali e quelle emerse dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio non si possa ritenere che la società abbia provveduto alla gestione dell’impianto ed all’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, conformemente agli obblighi derivanti dal contratto stipulato con il Comune.

Giova rilevare che nell’ipotesi di eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c., chi intenda avvalersene può limitarsi semplicemente a dedurre l’altrui inadempimento, mentre la controparte, al fine di neutralizzare l’eccezione, ha l’onere di provare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ. n.8736 del 15.04.2014). Tale prova deve essere specifica e concreta, verificabile dal giudice e non meramente supponibile in modo indiretto. Nel caso di specie infatti le prove addotte dalla società non erano idonee a provare direttamente l’avvenuto adempimento, ma solamente a creare una verosimile parvenza di esso, un mero dubbio riguardo ai fatti, insufficiente al fine del rigetto dell’eccezione. La prova presentata dal Comune invece, pur essendo anch’essa idonea a provare solo indirettamente l’inadempimento, data la posizione processuale della parte è stata ritenuta a buon avviso, sufficiente, stante la natura dell’appalto pubblico e degli interessi pubblici e privati (i primi prevalenti in sede sostanziale) che ha avuto il suo peso nella decisione. 

massima e nota di Luca Sdanganelli

Tribunale di Cosenza, sentenza 12 Gennaio 2021 n.69

 

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