Tribunale di Firenze, III Sezione Civile, sentenza 20 novembre 2024 n. 3635. Enti locali, inadempimento, vicinanza della prova, credito professionista tecnico, progettazione, contratto scritto, impegno spesa, protocollo d’intesa, funzionario direttamente responsabile.

Il creditore di un ente locale che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa, secondo un ordine basato sulla vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più agevole, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l’uno o per l’altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l’esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l’onere di dimostrare l’esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.

Pietro Marussig

Poiché il principio generale della libertà di forme previsto dal diritto civile non trova applicazione per l’attività di diritto privato della pubblica amministrazione, dopo la stipulazione di un protocollo d’intesa fra professionista e amministrazione comunale, l’adozione di una deliberazione e l’affidamento di una progettazione tecnica al professionista da parte del Responsabile del Servizio senza determinazione a contrarre, copertura della spesa,contratto scritto, il funzionario risponde in modo diretto nei confronti del privato per il compimento di un atto posto in essere nell’esercizio delle proprie funzioni, che abbia comportato l’acquisizione del bene o del servizio, permettendo l’esecuzione della prestazione da parte del professionista senza opporvisi.

massima di redazione

testo integrale

Tribunale Firenze III sez.civile sentenza 3635-2024

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