E’ infondata la domanda riconvenzionale di usucapione, proposta dal Comune, della proprietà di un bene consegnatogli in esecuzione di provvedimento di occupazione d’urgenza adottato ai fini della costruzione di un’opera di pubblico interesse e quindi in vista di una definitiva ablazione del bene. L’occupazione d’urgenza, peraltro non perfezionatasi in espropriazione definitiva, trasmette all’occupante la semplice detenzione e non anche il possesso di esso, che rimane sempre in capo a colui che subisce l’occupazione, tranne il caso che la detenzione si muti in possesso ciò che avviene però nei soli casi di cui all’art. 1141, c.c., e cioè solo se il titolo viene ad essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta dal detentore contro il possessore. Altri fatti, diversi da quelli previsti dall’art. 1141, c.c., come il prolungarsi negli anni della detenzione o l’attività materiale di trasformazione anche radicale della cosa non sono idonei a provocare l’interversio possessionis, ma, semmai, di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.
massima di Gloria Sdanganelli©
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Tribunale di Genova sez. III sentenza 3198-2018