Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, ordinanza 24 giugno 2024. Denuncia danno temuto nei confronti P.A., opera pubblica marittima, erosione marina, vizi progettazione, mancato controllo, enti responsabili, astreintes.

La domanda di danno temuto ex art. 1172, c.c., volta ad ottenere un provvedimento che ponga rimedio al pericolo imminente di danno grave alla sua proprietà derivante dall’erosione costiera indotta dalla barriera di soffolta realizzata sul litorale a protezione del tratto di costa, postula l’esistenza di un rapporto tra cosa e cosa da cui possa derivare un danno. Ricorre anche quando da parte del ricorrente si assuma che da un’opera pubblica marittima possa derivare danno al proprio fondo, non in considerazione dell’attività in sé posta in essere, ossia dell’esecuzione dell’opera, bensì per il pericolo di danno cui soggiace il fondo in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell’opera portata a compimento.

Anonimo XIX secolo

Nella denunzia di danno temuto, ammissibile nei confronti della P.A., il pericolo di danno può derivare dallo stato attuale della cosa, da lavori compiuti dall’uomo sulla stessa oppure dalla condotta omissiva consistente nella violazione di un dovere di prevenzione del pericolo.

Il danno deve essere: 1) grave, ovverosia determinare in misura preoccupante un deterioramento, alterando o distruggendo la cosa comportandone una diminuzione patrimoniale; 2) prossimo, nel senso che possa verificarsi da un momento all’altro; 3) probabile; 4) tale da determinare un timore ragionevole in una persona normale in base a valutazione oggettiva.

Nella costruzione di barriere a protezione della costa dall’erosione marina, sono responsabili del danno denunciato, di natura permanente, quegli Enti (Regione, Comune) competenti nella progettazione, esecuzione e (mancato) controllo, tutte attività che hanno colpevolmente sottratto al tratto di costa ubicato a sud delle opere di difesa l’apporto di una frazione di sedimenti solidi che alimentava la costa oggetto di causa, integrando una concausa del fenomeno di erosione costiera che si è verificato nel tratto di costa prospiciente alla proprietà del ricorrente.

La Regione, tenuta alla pianificazione e programmazione degli interventi di protezione costiera su scala regionale, del monitoraggio delle modifiche indotte a seguito degli interventi realizzati di difesa dall’erosione costiera e all’autorizzazione degli interventi di ripascimento della fascia costiera interessata da fenomeni erosivi, è responsabile, unitamente al Comune, del danno denunciato, dovendosi altresì precisare che la progettazione dell’intervento (preliminare, definitiva ed esecutiva), oltre ad essere sottoposta ai pareri ed alle autorizzazioni degli Enti competenti, era soggetta anche a controlli e pareri vincolanti di una Commissione di Esperti istituita ad hoc presso il Dipartimento Lavori Pubblici regionale che, all’evidenza, ha mancato di rilevare gli accertati vizi di progettazione.

Il Commissario del Governo presso la Regione, competente sulle opere di difesa costiera, è obbligato all’immediata esecuzione di tutte le attività e di tutti gli interventi necessari per la urgente messa in sicurezza dei luoghi mediante la realizzazione di un’opera di difesa mista composta di un pennello semisommerso, ubicato ortogonalmente alla linea di costa, e di una barriera sommersa nel tratto di mare immediatamente a valle dell’area di pertinenza esterna della struttura balneare di proprietà dell’operatore turistico, e al ripascimento artificiale dell’arenile.

La misura delle astreintes, previste dall’art. 614 bis c.p.c., con cui si condanna parte resistente al pagamento di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo dell’inizio dei lavori, a decorrere dal centocinquantesimo giorno dalla notifica del provvedimento decisorio, è funzionale a favorire la conformazione a diritto della condotta della parte inadempiente e, conseguentemente, ad evitare la produzione del danno o, quanto meno, a ridurre l’entità del possibile pregiudizio; in secondo luogo, assicura anche in sede cautelare l’esigenza di garantire un serio ristoro di fronte al perdurare dell’inadempimento, in funzione quindi deflativa del possibile contenzioso successivo, limitato all’eventualità che si produca un danno non integralmente soddisfatto dalla statuizione giudiziale.

massima di redazione

testo integraleordinanza accoglimento 24.6.2024 ordinanza Tribunale Lamezia Terme 24.6.2024 1172 cc

Il ricorrente è stato vittoriosamente difeso dall’avv. Antonello Sdanganelli

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