Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, sentenza 13 aprile 2023 n. 323. Responsabilità medica, giudicato penale, effetti nel processo civile, responsabilità da contatto sociale, inadempimento, ripartizione dell’onere della prova,danni da decesso del familiare.

In tema di responsabilità della struttura sanitaria, l’accettazione del paziente, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell’ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni, sorgendo anche l’obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente.

La responsabilità contrattuale, riconducibile all’art. 1218 c.c., dall’inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell’ente debitore, ovvero, ai sensi dell’art. 1228 c.c., dall’inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore, rende quest’ultimo assoggettato a tutte le ingerenze dannose ascrivibili al medico, rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il sanitario può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell’attuazione del rapporto con la struttura sanitaria.

Nella responsabilità professionale da contatto sociale, ai fini del riparto dell’onere probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

Maurizio Carnevali

Quanto all’accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l’evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.

Nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità contrattuale, esclusivamente fondata sull’art. 1228 c.c. ,per il fatto colposo dei medici dei quali si sia avvalsa nell’adempimento dell’obbligazione di cura, la sentenza – pronunciata all’esito di dibattimento nel processo penale al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di parteciparvi) soltanto il danneggiato come parte civile e divenuta irrevocabile – che abbia assolto i medici con la formula ‟perché il fatto non sussiste”, in forza di accertamento effettivo sulla insussistenza del nesso causale tra la condotta degli stessi sanitari e l’evento iatrogeno in danno del paziente in relazione ai medesimi fatti oggetto del giudizio civile di danno, esplica, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti ed è opponibile, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, c.c., dalla convenuta struttura sanitaria, debitrice solidale con i medici assolti in sede penale, all’attore danneggiato.

Benchè l’esercizio di un’ autonoma azione civile da parte di un singolo familiare della vittima (il fratello maggiore), che ben avrebbe potuto costituirsi parte civile nel procedimento penale come gli altri familiari, sia di per sé sufficiente a condurre al rigetto della domanda attorea, tuttavia, considerata la delicatezza del caso di specie, merita comunque sgombrare il campo da un potenziale equivoco che potrebbe scaturire dalle dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale dei periti svolto in sede penale e versate in atti da parte attrice.

massima di redazione

testo integrale

sentenza Tribunale di Lamezia Terme n. 273-2023

Giudizio concluso vittoriosamente per lo Studio Legale Sdanganelli

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