La materia delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale scolastico è regolata, in sede pattizia per l’anno scolastico 2018/2019, dal CCNI del 28.6.2018 (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/19) il quale, fra gli obiettivi primari, tende a conseguire lo scopo enunciato nell’art.1, comma 2, ribadito nell’art.3, comma 3: “la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati”. Il passaggio di cattedra nel Liceo Musicale in Pianoforte (classe di concorso AJ55) disposto con decorrenza dall’anno scolastico 2018/2019, non preclude l’ utilizzazione ai sensi dell’art.6 bis, CCNI 2018/2019, nell’insegnamento “Teoria, analisi e composizione” (TAC), classe di concorso A064, ove, al momento della presentazione della domanda di conferma di utilizzazione avvenuta nel rispetto del termine previsto dal Miur, la docente fosse ancora titolare, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2017/2018, della classe di concorso A030 nella scuola media secondaria di I grado e, quindi, in possesso dei requisiti. E’ nulla ed elusivo dei canoni di correttezza e buona fede l’utilizzazione di altro docente nell’insegnamento TAC adottato in violazione dell’art.6 bis, CCNI cit.
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Tribunale di Lamezia Terme sez.Lavoro sentenza 196-2019
La docente ricorrente è stata difesa dall’avv. Antonello Sdanganelli