Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro, sentenza 3 marzo 2022 n.54. Diritto di precedenza del docente nei trasferimenti, assistenza genitore portatore di handicap, inderogabilità norme primarie, nullità disposizione pattizia.

Il rilievo costituzionale ai sensi dell’art.3, comma 2, Cost. e sovranazionale (art. 2 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009), dei diritti che l’art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 1992 è diretto a tutelare, rende evidente la sua natura di norma imperativa, la cui violazione, da parte di disposizioni pattizie che escludono il diritto di precedenza in favore del docente figlio referente unico del genitore disabile nei trasferimenti interprovinciali, comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell’art. 1418, comma primo, c.c., nonchè per violazione art. 601 del D. Lgs. n. 297/1994. In ragione della sua inderogabilità, l’art. 33, comma 5 della L. n. 104/1992, in quanto volta ad attuare i principi di solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione e, in particolare, quello del portatore di handicap alla continuità dell’assistenza, la precedenza prevista dalla lex specialis in materia di diritti volti a garantire l’integrazione sociale e l’assistenza della persona handicappata non può essere superata da un contratto collettivo se non per determinare un assetto discriminatorio tra i docenti, in quanto il diritto di precedenza è riconosciuto nella mobilità provinciale e nelle assegnazioni provvisorie ed è, invece, escluso nelle procedura di mobilità interprovinciale, laddove è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile, soprattutto nei casi in cui il docente sia il referente unico.

massima e commento di redazione


La sentenza commentata supera di slancio il restrittivo orientamento espresso dalla Suprema Corte  (n. 4677 del 22.02.2021) che non aveva mosso rilievi di compatibilità dell’art. 13, c.c.n.i Scuola, 8 aprile 2016 – che circoscrive il diritto di precedenza al docente che assiste un genitore in condizione di handicap grave esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria – con la disposizione di cui all’art. 33 della 1. n. 104 del 1992. Quest’ultima disposizione, qualificata dal Tribunale lametino inderogabile in virtù di superiori esigenze di solidarietà sociale ad essa sottese, secondo il giudice nomofilattico, attribuisce, al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ove possibile, mentre la disposizione contrattuale assegna a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, soddisfacendo l’esigenza basilare del datore di lavoro pubblico alla corretta gestione della mobilità del personale, collocandosi in linea con un adeguato bilanciamento degli interessi.

Il giudice territoriale obietta che la tesi della Cassazione si fonda unicamente sull’interpretazione dell’art. 33 della L. n. 104/1992, senza valutare la portata precettiva e, nel caso de quo, interpretativa, dell’art. 601 del T.U. Scuola, che non contempla limiti applicativi e privilegia il principio della precedenza previsto daartt. 21 e 33 della L. n. 104/1992 comportano la precedenza in sede di mobilità.

Sotto altro aspetto, la pronuncia della Suprema Corte non persuade il giudice calabrese sulle superiori esigenze organizzative di carattere oggettivo, al ricorrere delle quali il diritto del docente/dipendente pubblico dovrebbe subire un depotenziamento per favorire il soddisfacimento dell’interesse al buon operato dell’amministrazione datrice di lavoro.

La posizione assunta nella sentenza commentata non indulge sulla nullità delle clausole del CCNI sulla mobilità, nella parte in cui non riconoscono un diritto di precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità interprovinciale ai soggetti indicati nell’art. 33 della L. n. 104/1992, per contrasto con l’art. 601 del D. Lgs. n. 297/1994.

AS

testo integrale

sentenza Tribunale Lavoro Lamezia Terme n.54-2022

 

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