Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza 19 aprile 2017 n.1119

La plurima frammentazione di un consorzio – che mantiene la sua originaria soggettività – preordinata alla creazione di diverse e più piccole realtà societarie, ha natura simulatoria e in frode alla legge qualora le società collegate o controllate – formalmente autonome –  non abbiano, di fatto, capacità e autonomia imprenditoriale così che, a dispetto della pluralità formale e del frazionamento dell’attività, si accerti un’unicità sostanziale: un’unica organizzazione, un unico centro decisionale, un’unica realtà economico-funzionale, un uso promiscuo e indifferenziato del personale dipendente.gruppo imprese Il collegamento giuridico-funzionale tra il consorzio e le società da esso generate per scissione è il segno di un’unica realtà datoriale, ravvisandosi elementi sintomatici di un abuso dello strumento giuridico del collegamento societario. L’insussistenza del fatto di cui all’art. 18 l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 (legge Fornero), comprende, nel caso di licenziamento per giusta causa, anche l’ipotesi in cui il fatto sussista ma sia privo di illiceità, poiché la completa irrilevanza giuridica del fatto contestato equivale alla sua insussistenza materiale ed è, pertanto, suscettibile di dare luogo alla tutela reintegratoria.

massima di Gloria Sdanganelli ©

testo integrale

Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, sentenza 19 aprile 2017 n.1119. Giudice d.ssa Chiara Colosimo.

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

con ricorso depositato in data 27 ottobre 2016, Lorena MILANO conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA e CORES CONSULTING s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, chiedendo:

in via principale, di:

– accertare l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra le società convenute;

– accertare l’insussistenza dei fatti posti a base del licenziamento intimatole per giusta causa in data 22 aprile 2016;

– per l’effetto, condannare le convenute alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui in precedenza e al risarcimento dei danni, oltre al versamento dei contributi previdenziali, in conformità con quanto previsto dall’art. 18, co. 4, Legge 300/1970;

in via alternativa, di:

– accertare, in ogni caso, l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra le società convenute;

– accertare altresì l’insussistenza dei fatti posti a base del licenziamento intimato;

– per l’effetto, annullare il licenziamento, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare le convenute al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 24 mensilità o alla diversa somma ritenuta di giustizia ai sensi dell’art. 18, co. 5, Legge 300/1970;

 in via gradata, di:

– annullare il licenziamento e condannare CORES CONSULTING s.r.l., ex art. 8 Legge 604/1966, al pagamento di 10 mensilità calcolate sull’ultima retribuzione mensile globale di fatto, oltre al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa.

 Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiaravano antistatari.

Si costituivano ritualmente in giudizio CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA e CORES CONSULTING s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, eccependo l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Con vittoria delle spese di lite.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all’udienza del 18 aprile 2017, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 5 giorni, ai sensi dell’art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il presente giudizio Lorena MILANO chiede, in via principale, che venga accertata l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto tra le due convenute, nonché l’insussistenza dei fatti posti a base del licenziamento per giusta causa intimatole da CORES CONSULTING s.r.l. IN LIQUIDAZIONE in data 22 aprile 2016, con conseguente annullamento dello stesso e condanna in via solidale delle resistenti alle conseguenze di cui all’art. 18, co. 4, Legge 300/1970.

Sulla unicità del centro di imputazione datoriale e sulla disciplina applicabile al licenziamento di cui è causa

E’ circostanza pacifica in giudizio che la ricorrente abbia iniziato a lavorare per CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA a partire dal 3 ottobre 1995, svolgendo attività contabile – in particolare, elaborazione dei cedolini paga – e abbia, poi, svolto le medesime mansioni per CORES CONSULTING s.r.l. dall’1 aprile 2014 e fino alla data del licenziamento.

Secondo la prospettazione attorea, poco prima del passaggio del rapporto di lavoro, CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA sarebbe stato oggetto di una plurima frammentazione preordinata alla creazione di diverse e più piccole realtà societarie – tra cui Cores Handling Società Cooperativa, Cores Logistics Società Cooperativa, Prosinergy s.r.l. e, appunto, CORES CONSULTING s.r.l. oggi in liquidazione – tutte facenti parte e, soprattutto, operanti nell’interesse della medesima realtà aziendale: il cosiddetto Gruppo CORES.

Sostiene la lavoratrice che detta frammentazione sarebbe stata realizzata in frode alla legge al solo scopo di restare al di sotto dei requisiti dimensionali utili all’applicabilità della disciplina di cui all’art. 18 Legge 300/1970, e che di fatto le società di nuova costituzione si sarebbero limitate a svolgere attività imputabili in via esclusiva a CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA.

Parte attrice chiede, pertanto, che venga accertata l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, ritenendo CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA e CORES CONSULTING s.r.l. IN LIQUIDAZIONE soggetti solo in apparenza giuridicamente distinti.

La domanda è fondata.

Sul punto occorre innanzitutto premettere che il fenomeno del “gruppo di società”, ossia la costituzione di un’articolata e complessa realtà aziendale composta da una pluralità di società, non solo è lecito, ma è addirittura fisiologico nell’attuale contesto economico.

Si tratta, invero, di una forma giuridica tipica della grande e medio-grande impresa, che affida a distinte società del medesimo gruppo lo svolgimento di attività riconducibili a un differente settore di mercato ovvero a una diversa fase di un medesimo e complesso processo produttivo: in ragione del controllo, direzione e coordinamento della controllante, il tutto viene ricondotto a economica unità.

Nella fisiologia del sistema, ogni società collegata è un soggetto di diritto autonomo e distinto, titolare di rapporti economici e giuridici attivi e passivi, centro indipendente di imputazione di interessi, diritti e obblighi.

Ciò non esclude, tuttavia, che possano rinvenirsi ipotesi nelle quali il medesimo fenomeno diviene patologia e, quindi, abuso dello strumento giuridico.

Con specifico riferimento ai rapporti di lavoro, la linea di confine tra fisiologia e patologia del collegamento e del controllo societario è stata individuata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare – anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione è stata ravvisata ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza di alcuni requisiti essenziali quali: a) l’unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori” (Cass. Civ., Sez. Lav., 15 maggio 2006, n. 11107; conforme, Cass. Civ., Sez. VI-L, 12 febbraio 2013, n. 3482 – ordinanza).

In estrema sintesi, può dunque affermarsi che il predetto fenomeno è simulatorio e in frode alla legge qualora le società collegate o controllate non abbiano, di fatto, capacità e autonomia imprenditoriale così che, a dispetto della pluralità formale e del frazionamento dell’attività, si accerti un’unicità sostanziale: un’unica organizzazione, un unico centro decisionale, un’unica realtà economico-funzionale.

Questo è, a parere del giudicante, il caso di specie.

Nella vicenda in esame, infatti, la documentazione prodotta dalla ricorrente e le risultanze dell’istruttoria dibattimentale(1) danno atto di un collegamento giuridico-funzionale tra CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA e CORES CONSULTING s.r.l. IN LIQUIDAZIONE tale da ritenere che le stesse rappresentino, in verità, un’unica realtà datoriale, ravvisandosi tutti quegli elementi sintomatici, indicati dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, appalesanti un abuso dello strumento giuridico del collegamento societario.

Evidente è l’unicità della struttura organizzativa e produttiva delle due società che emerge, anche documentalmente, da plurime circostanze.

In primo luogo, dalla indicazione negli estratti delle visure CCIAA di Milano di una medesima sede legale (cfr. docc. 6a e 6b, fascicolo ricorrente), dalla presenza di un unico centralino di riferimento per entrambe le società (cfr. docc. 25 e 34, fascicolo ricorrente) e, infine, dalla previsione di una procedura condivisa per gli acquisti di cancelleria e degli strumenti di lavoro in genere, con individuazione di un unico referente per tutte le società (cfr. doc. 35, fascicolo ricorrente).

Tali ultime circostanze hanno trovato conferma nelle deposizioni testimoniali della teste Masina (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, pag. 17) e del teste Milano (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, pag. 20).

Risulta parimenti palese la complessiva integrazione delle attività esercitate dalle società facenti parte del Gruppo, considerato che le stesse – ivi compresa CORES CONSULTING s.r.l. – svolgevano con modalità reciprocamente coordinata, salvo rispettive specifiche specializzazioni, la medesima prestazione nei confronti della clientela: assistenza e consulenza nell’ambito di diritto del lavoro, servizi di paghe e gestione contributi per conto delle imprese associate ed enti terzi.

Anche il coordinamento tecnico e produttivo da parte di un soggetto giuridico sostanzialmente unitario risulta accertato in primis in via documentale, posta la sovrapponibilità delle figure apicali degli organi esecutivi delle società resistenti.

Dall’organigramma di CORES CONSULTING s.r.l. (cfr. doc. 26, fascicolo ricorrente), riconosciuto anche dai testi Masina e Milano (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, rispettivamente, pag. 17 e pag. 20), si evince infatti che il presidente del Consiglio di Amministrazione della società, Roberto Rossi, ricopre la medesima carica anche per CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA, e che il direttore generale della prima, Alex Sanchini, è anche membro del Consiglio di Amministrazione della seconda (cfr. anche docc. 6a e 6b, fascicolo ricorrente).

A ulteriore conferma di quanto appena evidenziato possono essere richiamate le dichiarazioni della teste Rocco, dipendente di Prosinergy s.r.l.

La deposizione della teste Rocco, peraltro, assume particolare rilevanza anche avuto riguardo alla prova dell’utilizzazione contemporanea e indistinta, da parte delle resistenti, della prestazione lavorativa di soggetti formalmente assunti da altre società del Gruppo.

Quest’ultima, invero, ha dato conto di una commistione tra CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA e CORES CONSULTING s.r.l. IN LIQUIDAZIONE tale da non consentirle nemmeno di chiarire per quale delle due società abbia effettivamente prestato la propria attività lavorativa: “non ho mai lavorato né per CONSORZIO CORES né per CORES CONSULTING, o meglio, non ero da loro assunta, ero assunta in Prosinergy a Brescia … In realtà, non so se ho lavorato per CONSORZIO CORES o per CORES CONSULTING perché le persone di riferimento per me erano sempre le stesse: Sanchini e Lamberti, che erano assunti in CORES, ma non so poi se operassero per CORES CONSULTING o CONSORZIO CORES. In definitiva, non so dire se ho lavorato per la prima o per la seconda” (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, pag. 14).

La teste ha poi aggiunto: “da maggio 2015 a settembre/ottobre 2015 ho lavorato presso gli uffici di Cinisello Balsamo, che credo fossero del CONSORZIO CORES, o del Gruppo, non so… non sono andata per Prosinergy, sono andata per lavorare per il CONSORZIO CORES. CORES CONSULTING o Gruppo Cores per me era la stessa cosa. In questo periodo, le direttive su come operare l’implementazione mi sono state date da Sanchini e Lamberti. Sono stati Sanchini e Lamberti a chiedermi di venire a Milano a lavorare per questa cosa, perché la ricorrente non voleva occuparsene. Per problematiche relative allo svolgimento di questa attività mi rivolgevo a Sanchini e Lamberti”.

L’uso promiscuo e indifferenziato del personale dipendente delle varie società è stato confermato, inoltre, dalla teste Masina, che ha dichiarato: “nell’ufficio della MILANO lavoravano lei, Mario Milano e Silvia Spagnoli, in CONSORZIO CORES e poi in CORES CONSULTING. Con loro hanno lavorato dipendenti di altre società del gruppo: Carolina Rocco e Fausta Tolotti che presumo fossero dipendenti di Prosinergy e Blu Pegaso o Blu Pegaso Trasporti” (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, pagg. 16 e 17).

La prospettazione di segno contrario, fondata da parte convenuta sulla presunta esistenza di un rapporto negoziale di prestazione di servizi tra le diverse società collegate (cfr. verbale udienza del 23 febbraio 2017, pag. 6), è priva di qualsivoglia riscontro probatorio sia esso testimoniale ovvero documentale.

Risulta provato, pertanto, che CORES CONSULTING s.r.l. IN LIQUIDAZIONE e CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA rappresentano un unico centro di interessi sotto il profilo giuridico, economico, organizzativo e datoriale, essendo stati giudizialmente riscontrati tutti i presupposti in presenza dei quali, a dispetto della formale esistenza di soggetti formalmente autonomi, deve essere ritenuta l’unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale ricostruzione, peraltro, si pone in linea con quanto già accertato da questo Tribunale in un diverso giudizio promosso da una collega della ricorrente nei confronti delle medesime società (cfr. Tribunale di Milano, 28 novembre 2016, n. 3184, in atti).

Ciò posto, avendo parte ricorrente dedotto la sussistenza del necessario requisito dimensionale (cfr. pag. 10, ricorso) e non risultando tale deduzione oggetto di specifica contestazione, nel caso di accertamento dell’illegittimità del licenziamento per cui è causa dovrà ritenersi senz’altro applicabile la disciplina normativa di cui all’art. 18 Legge 300/1970.

Sui fatti oggetti di contestazione e sul licenziamento del 22 aprile 2016

Con lettera del 22 marzo 2016 CORES CONSULTING s.r.l. ha contestato a Lorena MILANO quanto segue:

“1. In data 15.03.16 la nostra cliente Abano Soc. Coop. in liquidazione, nella persona del signor Giovanni Giraldi, ci ha comunicato che la cooperativa ha ricevuto decreto ingiuntivo n. 1478/2016 del Tribunale di Roma con cui veniva ingiunto di pagare, senza dilazione, alla Enpapi – Ente Nazionale di Previdenza e assistenza della professione infermieristica, la somma di € 9.285,50= (per contributi previdenziali non pagati) oltre interessi ed altre a compensi professionali liquidati in € 540,00= oltre accessori, IVA e CPA. La cosa segue dei precedenti solleciti inviati da Enpapi alla Abano Soc. Coop, con i quali, fra l’altro, si faceva presente che i contributi andavano versati a tale Ente invece che all’lnps. Ci risulta, in proposito che Lei, dopo aver erroneamente operato il versamento all’lnps invece che all’Enpapi, abbia rassicurato il cliente che avrebbe provveduto a rimediare al Suo errore e che si sarebbe prodigata per ottenere tempestivamente dall’lnps la restituzione delle somme erroneamente versate e il successivo accredito all’Ente previdenziale degli infermieri. Inoltre, il cliente lamenta di non essere più stato aggiornato da Lei in seguito a tale episodio, tanto da credere che tutto risultasse sistemato: cosa che, come risulta, non è purtroppo avvenuta. In merito a quanto sopra, la nostra società è stata da Lei tenuta all’oscuro di tutto e, con grande sorpresa, apprendiamo improvvisamente di questo Suo grave errore che potrebbe causare un’azione di responsabilità e risarcimento danni nei nostri confronti e la perdita del cliente.

2. Da un controllo effettuato recentemente all’interno degli archivi societari, risulta che Lei abbia utilizzato la vecchia procedura lnaz (dismessa da Giugno 2015) per stampare il LUL di alcune aziende da Lei esclusivamente gestite, a titolo esemplificativo e non esaustivo Battaglino Snc, Sammamet, A & A soc coop. Tale comportamento denota non solo una grave anomalia dal punto di vista tecnico, ovvero la gestione della doppia procedura per la stampa dei cedolini da una parte (Teamsystem) e compilazione del Libro Unico dall’altra (lnaz) ma soprattutto la mancanza del rispetto delle direttive aziendali in merito alla dismissione del vecchio sistema lnaz dal mese di Giugno 2015. Infatti, come da piano aziendale tra l’altro da Lei confermato in più occasioni, dal mese di Luglio 2015 tutte le aziende clienti avrebbero dovuto essere trasferite sul nuovo software Teamsystem. Al contrario, e stato verificato che dal mese di Luglio 2015 a quello di Dicembre 2015 compresi, il LUL delle aziende sopra menzionate non compare all’interno del nuovo software come confermato dalle stampe che riportano la dicitura del vecchio sistema, cosa che potrebbe recare grave danno alla nostra società in caso di richiesta di ristampa dei clienti o verifiche da parte di enti ispettivi in quanto tale dato non è presente nel software attualmente in gestione.

3. Ci risulta che Lei abbia omesso volontariamente di sviluppare il cedolino paga del cliente da Lei gestito Sghirinzetti del mese di Febbraio 2016 recando grave danno d’immagine alla scrivente nonché rischiando di causare un’azione di responsabilità nei nostri confronti. II cliente ha lamentato l’estrema negligenza da parte Sua per non aver ottemperato alla scadenza prevista nonché di non aver minimamente evaso le proprie legittime richieste di chiarimento. Di tutto ciò la scrivente rimaneva all’oscuro in quanto Lei ometteva di segnalarcelo. La cosa comunque potrebbe causare la perdita del cliente.

4. Ad oggi, dopo reiterati solleciti sia verbali che scritti, e anche dopo rassicurazioni verbali da parte Sua al cliente, ci risulta che non abbia ancora consegnato alla Milanese Facchini soc. Coop. il tabulato degli accantonamenti. II cliente continua a lamentare il Suo atteggiamento omissivo con conseguente deterioramento nei rapporti e danno d’immagine verso un cliente che può definirsi ‘storico’ in quanto con noi da diverso tempo” (cfr. doc. 17, fascicolo ricorrente).

Ritenute insufficienti e prive di fondamento le giustificazioni rese dalla dipendente (doc. 18, fascicolo ricorrente), il 22 aprile 2016 CORES CONSULTING s.r.l. le ha intimato il licenziamento per giusta causa (doc. 20, fascicolo ricorrente).

Lorena MILANO chiede di accertare l’illegittimità del provvedimento datoriale per insussistenza dei fatti oggetto di contestazione e, in ogni caso, di condotte disciplinarmente rilevanti.

La domanda va accolta per le ragioni di seguito precisate, dovendosi comunque sin d’ora premettere che questo Giudice ritiene di aderire a quella giurisprudenza di legittimità secondo cui “l’insussistenza del fatto di cui all’art. 18 l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, comprende anche l’ipotesi in cui il fatto sussista ma sia privo di illiceità, poiché la completa irrilevanza giuridica del fatto contestato equivale alla sua insussistenza materiale ed è, pertanto, suscettibile di dare luogo alla tutela reintegratoria” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 13 ottobre 2015, n. 20540).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, occorre dunque vagliare la sussistenza e la rilevanza disciplinare delle singole condotte addebitate a Lorena MILANO con la missiva del 22 marzo 2016 e, poi, pedissequamente richiamate nella comunicazione di licenziamento del 22 aprile 2016.

Sui fatti di cui al punto 1 della lettera di contestazione del 22 marzo 2016

La prima condotta contestata alla lavoratrice è la seguente:

In data 15.03.16 la nostra cliente Abano Soc. Coop. in liquidazione, nella persona del signor Giovanni Giraldi, ci ha comunicato che la cooperativa ha ricevuto decreto ingiuntivo n. 1478/2016 del Tribunale di Roma con cui veniva ingiunto di pagare, senza dilazione, alla Enpapi – Ente Nazionale di Previdenza e assistenza della professione infermieristica, la somma di € 9.285,50= (per contributi previdenziali non pagati) oltre interessi ed altre a compensi professionali liquidati in € 540,00= oltre accessori, IVA e CPA. La cosa segue dei precedenti solleciti inviati da Enpapi alla Abano Soc. Coop, con i quali, fra l’altro, si faceva presente che i contributi andavano versati a tale Ente invece che all’lnps. Ci risulta, in proposito che Lei, dopo aver erroneamente operato il versamento all’lnps invece che all’Enpapi, abbia rassicurato il cliente che avrebbe provveduto a rimediare al Suo errore e che si sarebbe prodigata per ottenere tempestivamente dall’lnps la restituzione delle somme erroneamente versate e il successivo accredito all’Ente previdenziale degli infermieri. Inoltre, il cliente lamenta di non essere più stato aggiornato da Lei in seguito a tale episodio, tanto da credere che tutto risultasse sistemato: cosa che, come risulta, non è purtroppo avvenuta. In merito a quanto sopra, la nostra società è stata da Lei tenuta all’oscuro di tutto e, con grande sorpresa, apprendiamo improvvisamente di questo Suo grave errore che potrebbe causare un’azione di responsabilità e risarcimento danni nei nostri confronti e la perdita del cliente”.

La ricorrente si è giustificata affermando che l’inadempimento sarebbe dipeso dal fatto che “il sig. Giraldi…ha comunicato che la dipendente Viganò era in regime INPS senza comunicarmi l’iscrizione della stessa all’albo degli infermieri professionisti e quindi sotto regime Enpapi; quando è emersa la questione, l’ho gestita secondo le direttive ricevute in totale trasparenza, e senza alcun errore da parte mia” (cfr. doc. 18, fascicolo ricorrente).

A conforto di tale ricostruzione la teste Spagnoli – collega della ricorrente presso l’ufficio paghe della CORES CONSULTING s.r.l. e, dunque, soggetto assolutamente qualificato e attendibile, anche considerata la natura di teste comune – ha confermato che “l’erroneo versamento a INPS non fu colpa della MILANO, ma imputabile alla mancata comunicazione del fatto che i contributi riguardavano infermieri iscritti a ENPAPI”, in quanto “dei soci in forza ad Abano soc. coop. non avevano specificato di essere infermieri e, quindi, di essere iscritti a ENPAPI e non all’INPS” (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, pagg. 11 e 12).

Vero che, “emerso il problema, bisognava ripetere i contributi dall’INPS e versarli nel fondo corretto” e che “la ricorrente ha erroneamente gestito la domanda di rimborso” (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, pag. 12), ma tale aspetto non rientra nel perimetro disciplinare così come fatto oggetto di contestazione da parte del datore di lavoro.

Considerato peraltro che, come riferito dalla stessa Spagnoli, “l’azienda era stata informata dalla MILANO della correzione dell’errore e della richiesta di rimborso presentata … la MILANO aveva informato di tutto Sanchini” (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, pag. 12), contrariamente a quanto affermato nella lettera di contestazione, nessun rilievo può essere mosso alla dipendente neanche avuto riguardo a eventuali omissioni circa il dovere di informazione nei confronti del datore di lavoro.

In ragione di quanto sopra, deve concludersi per l’insussistenza del fatto contestato.

Sui fatti di cui al punto 2 della lettera di contestazione del 22 marzo 2016

La seconda contestazione attiene al perdurante utilizzo da parte di Lorena MILANO, nello svolgimento delle mansioni a lei assegnate, di un software oramai dismesso dalla società.

Si legge, in particolare, nella lettera di contestazione:

Da un controllo effettuato recentemente all’interno degli archivi societari, risulta che Lei abbia utilizzato la vecchia procedura lnaz (dismessa da Giugno 2015) per stampare il LUL di alcune aziende da Lei esclusivamente gestite, a titolo esemplificativo e non esaustivo Battaglino Snc, Sammamet, A & A soc coop. Tale comportamento denota non solo una grave anomalia dal punto di vista tecnico, ovvero la gestione della doppia procedura per la stampa dei cedolini da una parte (Teamsystem) e compilazione del Libro Unico dall’altra (lnaz) ma soprattutto la mancanza del rispetto delle direttive aziendali in merito alla dismissione del vecchio sistema lnaz dal mese di Giugno 2015. Infatti, come da piano aziendale tra l’altro da Lei confermato in più occasioni, dal mese di Luglio 2015 tutte le aziende clienti avrebbero dovuto essere trasferite sul nuovo software Teamsystem. Al contrario, e stato verificato che dal mese di Luglio 2015 a quello di Dicembre 2015 compresi, il LUL delle aziende sopra menzionate non compare all’interno del nuovo software come confermato dalle stampe che riportano la dicitura del vecchio sistema, cosa che potrebbe recare grave danno alla nostra società in caso di richiesta di ristampa dei clienti o verifiche da parte di enti ispettivi in quanto tale dato non è presente nel software attualmente in gestione”.

A giustificazione della propria condotta, la ricorrente ha affermato che l’utilizzo del vecchio sistema informatico INAZ si era reso necessario per rispettare le scadenze previste, posto che la presenza di errori nel nuovo software Teamsystem impediva la corretta elaborazione dei cedolini paga nei termini stabiliti (cfr. pag. 14, ricorso). Più nello specifico, secondo la prospettazione attorea, il rispetto delle tempistiche imposte dalla legge e dal datore di lavoro per l’elaborazione dei cedolini sarebbe stato possibile solo utilizzando il programma informatico oramai dismesso.

Tale assunto ha trovato sostanziale conferma nell’istruttoria dibattimentale.

La teste Spagnoli, infatti, ha riferito: “ho personalmente vissuto il passaggio dal sistema INAZ al sistema Team System, è stato effettuato nel giugno 2015 … All’inizio, Team System non era perfomante, tanti degli automatismi del vecchio sistema non c’erano più e bisognava procedere ad elaborazioni manuali. A livello di efficienza non era paragonabile al vecchio programma che, peraltro, era stato personalizzato in base alle esigenze dei nostri clienti … così che molte cose erano da fare manualmente. Questo incideva in modo significativo sui tempi di inserimento, di elaborazione, delle stampe successive che i clienti erano abituati ad avere (che prima erano automatiche ed erano diventate manuali). Soprattutto per le cooperative con tanti soci, le operazioni di chiusura finali richiedevano molto tempo” (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, pag. 10).

Sempre Spagnoli ha puntualizzato che “la problematica si è presentata dal primo mese di impiego del nuovo sistema, ogni mese, sino a quando la casa madre Team System non ha creato una esportazione automatizzata che è stata testata e, sei mesi dopo l’installazione del nuovo sistema, mi pare che tutto sia stato risolto”, ossia nel marzo 2016 (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, pag. 13).

Tuttavia, prima della modifica tecnica, “la ricorrente ha utilizzato INAZ per delle stampe, non per delle elaborazioni: le elaborazioni richieste richiedevano il cedolino che, a quel punto, non poteva che essere lavorato sul nuovo sistema; le stampe, invece, erano del foglio presenze e la ricorrente le ha fatte con il vecchio sistema perché solo con il vecchio si riuscivano a importare automaticamente i dati, con il nuovo andavano inseriti manualmente” (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, pag. 11).

Alla luce della deposizione appena richiamata risulta di tutta evidenza, dunque, che l’utilizzo del vecchio sistema INAZ ha trovato giustificazione proprio nell’esigenza di Lorena MILANO di rendere la prestazione con puntualità e diligenza.

Vero, come contestato dal datore di lavoro e confermato dalla stessa Spagnoli, che “la stampa delle presenze con la vecchia procedura avrebbe reso impossibile risalire a quei dati con il nuovo programma perché i dati nel nuovo sistema non erano caricati: il cliente ha avuto la stampa delle presenze, ma se fosse stato necessario risalire a questi dati sul nuovo sistema non sarebbe stato possibile” (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, pag. 11).

Parimenti vero, tuttavia, che l’impiego del vecchio sistema informatico ha sicuramente garantito il rispetto da parte di CORES CONSULTING s.r.l. dei termini previsti per l’elaborazione dei cedolini paga dei propri clienti, e che del danno potenzialmente derivante dalla mancata acquisizione dei suddetti dati al nuovo sistema informatico, ineliminabile contropartita del rispetto dei termini previsti, non vi è prova alcuna.

Sicché, in ragione dell’inadeguatezza del software Teamsystem e dell’inidoneità dello stesso a garantire le medesime – essenziali – funzionalità del sistema precedente, la ricorrente è stata posta nelle condizioni di dover forzatamente scegliere tra l’impiego esclusivo del primo programma, con corretto inserimento dei dati dei clienti, ma comportante un ritardo certo nell’elaborazione dei cedolini, o il ricorso al vecchio sistema Inaz sì da poter adempiere alle proprie obbligazioni nei termini previsti.

Tale ultima esigenza è stata correttamente privilegiata dalla lavoratrice.

A tale considerazione perviene il giudicante in quanto la parte datoriale ha dimostrato, nella complessa contestazione per cui è causa, di ritenere il rispetto dei termini e delle scadenze prioritario.

Proprio il mancato rispetto delle scadenze – rectius, di una singola scadenza per l’elaborazione di un unico cedolino paga – è stato oggetto di specifica contestazione e poi posto a fondamento, in uno con altre circostanze, del licenziamento per cui è causa (cfr. pt. 3, lettera di contestazione).

A ciò si aggiunga peraltro, come risulta anche dalla corrispondenza in atti (cfr. docc. 19 a-f, fascicolo ricorrente), che la presenza delle problematiche e delle carenze connesse all’impiego del nuovo software Teamsystem era stata più volte oggetto di segnalazione all’ufficio informatico e che tale problema, come chiarito dalla teste Spagnoli, è stato risolto solo a partire da marzo 2016 (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, pag. 13).

Ne consegue, anche in questo caso, l’insussistenza del fatto contestato alla lavoratrice.

Sui fatti di cui al punto 3 della lettera di contestazione del 22 marzo 2016

Il terzo rimprovero mosso a Lorena MILANO riguarda, come sopra accennato, la mancata elaborazione nei termini di un cedolino paga:

Ci risulta che Lei abbia omesso volontariamente di sviluppare il cedolino paga del cliente da Lei gestito Sghirinzetti del mese di Febbraio 2016 recando grave danno d’immagine alla scrivente nonché rischiando di causare un’azione di responsabilità nei nostri confronti. II cliente ha lamentato l’estrema negligenza da parte Sua per non aver ottemperato alla scadenza prevista nonché di non aver minimamente evaso le proprie legittime richieste di chiarimento. Di tutto ciò la scrivente rimaneva all’oscuro in quanto Lei ometteva di segnalarcelo. La cosa comunque potrebbe causare la perdita del cliente”.

La ricorrente ha dedotto di non aver potuto elaborare il cedolino in quanto assente per malattia, circostanza pacifica in giudizio e, comunque, documentalmente provata (cfr. docc. 28 a/d, fascicolo del ricorrente).

Nel corso dell’istruttoria si è potuto accertare, non solo che il cedolino è stato materialmente elaborato dalla collega Spagnoli nei termini utili al pagamento delle imposte, ma altresì che il contestato ritardo è dipeso da cause totalmente estranee alla ricorrente.

La teste Spagnoli, infatti, ha chiarito: “confermo che sono stata io a elaborare il cedolino di Claudia Ronda del cliente Sghirinzetti, il cedolino è stato da me elaborato e inviato via mail il 14 del mese successivo: nei tempi per pagare le imposte e l’F24, ma in ritardo rispetto alla data di corresponsione dello stipendio. Il ritardo era dovuto al fatto che Sghirinzetti voleva chiudere l’attività e si discuteva del fatto di chiudere quel rapporto di lavoro, ma il cliente non si è deciso per tempo e quindi il cedolino è stato elaborato tardi. Peraltro, se non ricordo male, in quel periodo la ricorrente era anche assente per malattia” (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, pag. 12).

Anche il fatto di cui al terzo punto della contestazione è, dunque, per come contestato, insussistente.

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Sui fatti di cui al punto 4 della lettera di contestazione del 22 marzo 2016

Da ultimo, alla dipendente è stato contestato:

Ad oggi, dopo reiterati solleciti sia verbali che scritti, e anche dopo rassicurazioni verbali da parte Sua al cliente, ci risulta che non abbia ancora consegnato alla Milanese Facchini soc. Coop. il tabulato degli accantonamenti. II cliente continua a lamentare il Suo atteggiamento omissivo con conseguente deterioramento nei rapporti e danno d’immagine verso un cliente che può definirsi ‘storico’ in quanto con noi da diverso tempo”.

Lorena MILANO si è giustificata imputando il ritardo alle mancate automatizzazioni del nuovo software, che avrebbe imposto un inserimento manuale di tutti i dati, rendendo così estremamente difficoltoso il rispetto dei termini di elaborazione (cfr. doc. 18, fascicolo ricorrente).

La teste Spagnoli ha confermato che “con Milanese Facchini c’è stato un problema riconducibile al passaggio al nuovo sistema: il vecchio gestionale consentiva un’estrapolazione automatizzata dei saldi dei ratei di ferie, ROL, TFR, 13° e 14° mensilità; il nuovo programma non era strutturato per questa estrapolazione automatica, quindi, il tutto andava calcolato manualmente tenuto conto del maturato complessivo e del maturato nel mese considerato” (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, pag. 12).

Dunque, l’utilizzo del nuovo programma “incideva in modo significativo sui tempi di inserimento, di elaborazione, delle stampe successive che i clienti erano abituati ad avere (che prima erano automatiche ed erano diventate manuali)” (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, pag. 10); “soprattutto per le cooperative con tanti soci, le operazioni di chiusura finali richiedevano molto tempo” (cfr. verbale udienza del 24 marzo 2017, pag. 11) e “Milanese Facchini aveva circa 60 soci”, quindi, “a seguito del passaggio di sistema questa operazione richiedeva molto tempo: bisognava farlo per tutti gli istituti contrattuali, per tutti i mesi (quattro mesi o forse più), per tutti i soci”.

Considerato che ad impossibilia nemo tenetur, la deposizione appena richiamata è del tutto sufficiente per ritenere che il ritardo oggetto di contestazione non sia in alcun modo imputabile a una mancanza di Lorena MILANO, risultando piuttosto conseguenza dell’oggettiva impossibilità di rendere la prestazione richiesta. Valgono, peraltro, avuto specifico riguardo all’addebito in esame, le considerazioni già svolte in ordine alla seconda contestazione disciplinare.

Anche nel caso di specie, dunque, deve concludersi per l’insussistenza del fatto contestato.

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Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, non può che concludersi per la fondatezza della domanda attorea e, conseguentemente, per l’accoglimento integrale del ricorso.

Dall’insussistenza dei fatti di cui alla contestazione disciplinare, infatti, deriva l’illegittimità del licenziamento che deve, pertanto, essere annullato ex art. 18, co. 4, Legge 300/1970.

Sulle conseguenze dell’illegittimità del licenziamento

Avuto particolare riguardo alle conseguenze di cui al suddetto accertamento, deve osservarsi quanto segue.

CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA ha eccepito, in via preliminare, la decadenza di parte ricorrente dalla facoltà di impugnare nei suoi confronti il provvedimento di recesso in conformità con quanto disposto dall’art. 6 Legge 604/1966. Ha evidenziato, in proposito, che Lorena MILANO ha impugnato stragiudizialmente il licenziamento per cui è causa soltanto nei confronti di CORES CONSULTING s.r.l. IN LIQUIDAZIONE.

L’eccezione è infondata.

Provata l’esistenza di un collegamento giuridico, funzionale ed economico tra le convenute e la dedotta unicità del centro di imputazione, l’impugnazione stragiudiziale tempestivamente effettuata nei confronti di CORES CONSULTING s.r.l. è destinata a produrre effetti anche nei confronti del CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA.

Ne consegue che CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA e CORES CONSULTING s.r.l. IN LIQUIDAZIONE devono essere condannate, in solido tra loro, all’immediata reintegrazione di Lorena MILANO nelle mansioni e nel luogo di lavoro di cui in precedenza, nonché al pagamento in favore della stessa di una indennità risarcitoria pari a tutte le retribuzioni lorde globali di fatto (pari a € 3.596,85 mensili, come dedotto e non utilmente contestato) maturate dalla data del licenziamento sino a quella della presente decisione, in quanto inferiori alle 12 mensilità di legge, oltre le ulteriori sino all’effettiva reintegrazione, e oltre interessi e rivalutazione.

Dalla suddetta somma dovrà essere dedotto l’aliunde perceptum; nulla deve essere detratto a titolo di aliunde percipiendum in quanto il lavoratore risulta aver tempestivamente promosso l’azione giudiziale.

CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA e CORES CONSULTING s.r.l. IN LIQUIDAZIONE devono, inoltre, essere condannate al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella eventualmente accreditata alla lavoratrice in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e pertanto le società resistenti devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento delle stesse nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

Stante la complessità della controversia, visto l’art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 5 giorni.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

accerta e dichiara l’unicità del centro di imputazione costituito dalle odierne convenute.

Accerta e dichiara l’illegittimità del licenziamento per cui è causa per insussistenza dei fatti oggetto di contestazione.

Per l’effetto, annulla il licenziamento e condanna CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA e CORES CONSULTING s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, in solido tra loro, ex art. 18, co. 4, Legge 300/1970, all’immediata reintegrazione di Lorena MILANO nelle mansioni e nel luogo di lavoro di cui in precedenza, nonché al pagamento in favore della stessa di una indennità risarcitoria pari a tutte le retribuzioni lorde globali di fatto (pari a € 3.596,85 mensili) maturate dalla data del licenziamento sino a quella della presente decisione, in quanto inferiori alle 12 mensilità di legge, detratto l’aliunde perceptum, oltre le ulteriori sino all’effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione.

Condanna CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA e CORES CONSULTING s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, in solido tra loro, a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto di lavoro per cui è causa e quella eventualmente accreditata alla ricorrente in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.

Condanna CONSORZIO CORES SOCIETÁ COOPERATIVA e CORES CONSULTING s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.000,00 – oltre accessori come per legge – in favore di parte ricorrente.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Riserva il deposito della motivazione a 5 giorni.

Milano, 18 aprile 2017

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa Chiara COLOSIMO

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