TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza 23 gennaio 2018 n. 741

La dichiarazione di riserva dell’esecutore dell’appalto nel registro di contabilità rappresenta un onere cui la legge condiziona, a pena di decadenza, la pretensibilità nei confronti della stazione appaltante degli adeguamenti del corrispettivo alle imprevedibili vicende dell‟esecuzione della commessa e in particolare ai maggiori oneri e sostenuti e mezzi impiegati rispetto a quelli apprestabili alla luce delle prescrizioni dei documenti contrattuali e di gara.riserve appalto Ove anche si riconosca il carattere lato sensu indennitario del credito da riserva, essa rappresenta la modalità con cui la legislazione speciale attua negli appalti pubblici, procedimentalizzandolo a fini di controllo della spesa pubblica alla luce del vincolo costituito dagli atti di gara e dal prezzo di aggiudicazione, il principio generale della variabilità condizionata del corrispettivo proprio dell’appalto d’opera: sicché normalmente le riserve iscritte riguardano proprio il maggior corrispettivo cui l’impresa ritiene di avere diritto a fronte di lacune di progettazione o di maggiori e non prevedibili oneri a carico della propria organizzazione, e partecipano quindi della medesima natura del credito dell‟appaltatore al prezzo convenuto. Dato che il credito da riserva sorge nel momento in cui l’impresa lo abbia iscritto in contabilità, indipendentemente dalla posizione che prenderà la stazione appaltante, la cessione indistinta di tutti i crediti anche futuri sorti ed a sorgere in dipendenza di un rapporto contrattuale d’appalto determinato ed espressamente indicato, comporta che essa si perfeziona per effetto del consenso del cedente e cessionario. L’effetto c.d. reale di trasferimento del credito al cessionario si verifica – senza necessità di ulteriore attività esecutiva –  nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria.

massima di redazione

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Tribunale Milano sezione Imprese sentenza 741-2018

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