Tribunale di Monza, Seziona Lavoro, giudice Stefanizzi, sentenza 12 settembre 2017 n.306

Nella formazione della graduatoria per la mobilità nazionale dei docenti Fase C il meccanismo seguito dal Ministero nell’individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo essenzialmente dall’ordine indicato dal docente nella domanda, con il rischio concreto che docenti con punteggio più alto trovino collocazione deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso e conseguente violazione del principio di imparzialità di cui all’art.97 Cost., principio fatto proprio dall’art. 28 d.p.r. 487/1994, trasferimenti buona scuolain base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. E’ obbligo del giudicante favorire l’interpretazione conforme a Costituzione, non potendosi trascurare il rango costituzionale il principio meritocratico nel pubblico concorso discendente dagli artt. 3, 51 e 97 Cost. Tale principio implica che a maggior punteggio corrisponda maggior favore. Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell’ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l’aspirante con il punteggio più elevato.

massima di redazione

testo integrale

sentenza Tribunale Monza Lavoro n 306-2017

This Post Has Been Viewed 527 Times