Tribunale di Napoli, Giudice Lupi, sentenza 21 luglio 2017 n. 8466

Qualora l’organo straordinario statale – Commissariato di Governo per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania delegato ex O.P.C.M. n. 2425/96 e successive – abbia ceduto per legge talune competenze alla Regione senza cessare come struttura commissariale,appalto pubblico non si è verificata l’estinzione dell’ente, ipotesi riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 110 c.p.c. applicabile solo nel caso di definitiva cessazione di ogni funzione dell’ente. Nella fattispecie, quindi, trova applicazione l’art. 111 c.p.c. e, non sussistendo l’obbligo di riassumere il giudizio nei confronti della Regione, essa avrebbe potuto intervenire in giudizio o essere chiamata in causa. Poiché ciò non si è verificato, la sentenza, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c. produce, comunque, effetti nei confronti della Regione, successore a titolo particolare. Negli appalti pubblici l’autonomia dell’appaltatore, pur essendo meno ampia di  quella degli appaltatori privati per l’ingerenza dell’amministrazione appaltante  (attraverso la nomina obbligatoria del direttore dei lavori ed una sorveglianza intensa e costante), continua, tuttavia, a sussistere in limiti più ristretti, sicché  anche l’appaltatore di opera pubblica, di regola, è l’unico responsabile dei  danni cagionati a terzi nel corso dei lavori, mentre una responsabilità  dell’amministrazione committente resta configurabile, in via concorrente e  solidale, allorché il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del  progetto o di direttive della medesima e, in via esclusiva, solo quando  l’ingerenza di detta amministrazione abbia compromesso ogni margine di  libertà ed autonomia dell’appaltatore nell’organizzazione ed esecuzione dei lavori.

massima di redazione©

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Tribunale Napoli sentenza 8466-2017 Lupi

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