Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, sentenza 22 novembre 2024 n. 10086. Responsabilità dell’insegnante e dell’amministrazione scolastica, infortunio, studente, disciplina sportiva, vigilanza, nesso causale, onere della prova.

Giovanni Fattori

Va esclusa la riconducibilità eziologica del danno ad un illecito di un compagno di gioco che, anch’esso impegnato nella medesima partita di calcio – sport che comporta un sia pur minimo contatto fisico tra i partecipanti -, in violazione delle regole del gioco abbia volontariamente o colposamente provocato l’infortunio. Ove l’azione di gioco svolto durante le ore scolastiche non abbia travalicato i limiti del normale agonismo, connaturato alla specifica disciplina sportiva, difetta il carattere illecito del fatto dannoso e, quindi, la responsabilità dell’insegnante-precettore ex art. 2048 c.c., è da escludere, rientrando l’evento occorso all’infortunato, nella normale alea sportiva tipica del gioco del calcio che viene comunemente praticato in tutte le scuole, specie ove  non sia stata dedotta alcuna condotta anomala dei compagni di classe e dell’insegnante di educazione fisica atteso che le condizioni ambientali e di età (studenti maggiorenni di scuola superiore) non richiedevano misure di sorveglianza particolarmente intense.

Emersa l’assoluta normalità del contesto entro il quale il sinistro si è verificato, che, come tale, non poteva giustificare un intervento preventivo da parte dell’insegnante, rimanendo parimenti precluso quello impeditivo del fatto dannoso – scontro in una normale azione di gioco – sia dalla totale assenza di motivi che potessero destare il minimo allarme, sia dalla repentinità dell’accadimento, non risultando dal complessivo quadro probatorio elementi di segno contrario. Conseguentemente, non può ritenersi che l’insegnante di educazione fisica sia venuto meno al dovere di adottare adeguate modalità di vigilanza, misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare il verificarsi di condotte pericolose da parte degli studenti. La circostanza che l’insegnante non fosse presente allo svolgimento della partita seppure presente in palestra, è del tutto irrilevante ed esclude la sussistenza del nesso causale tra condotta omissiva ed evento, e quindi dell’Amministrazione scolastica, in quanto, ove anche fosse stato presente ai bordi del campo di calcetto, l’involontario scontro in una fase di gioco si sarebbe egualmente verificata e ne sarebbero derivate le medesime conseguenze.

massima di redazione

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TRIBUNALE_DI_NAPOLI_VI sez civile sentenza n.10086-2024

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