Tribunale di Palmi, Sezione esecuzioni, ordinanza 18 giugno 2018

L’ordinanza cautelare per pagamento di somme pecuniarie resa a seguito di giudizio ex art.700, c.p.c., costituisce titolo esecutivo che va eseguito, ai sensi dell’art.669, duodecies, c.p.c. che richiama l’art.491, c.p.c., direttamente con il pignoramento, non essendo gravato il creditore procedente dell’onere di notificare, preventivamente, il precetto. In tal caso, ove il debitore sia un ente territoriale, non si applica la disposizione dell’art.14, d.l. n.669/1996 che prevede l’esperibilità dell’azione esecutiva trascorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, in quanto prevale la necessità che l’attuazione avvenga con maggior celerità rispetto ai tempi previsti per l’esecuzione di una sentenza di condanna, attribuendo in modo inequivoco natura speciale all’esecuzione forzata delle misure cautelari.
massima di redazione
testo integrale
ordinanza assegnazione 18.6.2018

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