Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, sentenza 24 febbraio 2021 n.152. Responsabilità della struttura sanitaria, danno iatrogeneo, contatto sociale fra medico e paziente.

        Maurizio Carnevali

Nelle ipotesi di peggioramento della condizioni di salute causative del danno iatrogeno, da intendersi quale reazione avversa all’organismo, provocata da un trattamento diagnostico eseguito da un medico, il rapporto nascente dall’accettazione in cura del paziente-utente da parte della struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle latu sensu alberghiere. La responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata nei confronti del paziente ha quindi natura contrattuale e può conseguire ai sensi dell’art. 1218 cc all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico nonché ai sensi dell’art. 1228 cc all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. La responsabilità dell’Ente Ospedaliero o della AUSL o della struttura privata nei confronti dei pazienti ricoverati ha natura contrattuale pertanto anche quando attiene al comportamento dei propri dipendenti medici e trova fondamento non già nella colpa (nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza) bensì nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento. Il contatto sociale tra medico e paziente, anche nell’ambito ospedaliero, pubblico o privato, non si configurerebbe infatti quale rapporto paritario, tra soggetti portatori di analoghi obblighi e diritti, bensì quale situazione di affidamento del paziente alla posizione di protezione del medico, soggetto esercente un servizio di pubblica necessità (art. 359 n. 1, cod. pen.) a tutela di un bene di elevato rango costituzionale (art. 32 Cost.). Il paziente deve provare in particolare l’esistenza del contratto e l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento, restando a carico del sanitario o dell’ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.

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Tribunale di Ravenna sentenza 152-2021

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