Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, sentenza 26 febbraio 2019 n.312

L’attività di perquisizione per ragioni di pubblica sicurezza prevista dall’art. 41 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (“gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione o sequestro”) deve svolgersi nel rispetto del principio del neminem laedere, la cui violazione comporta il risarcimento dei danni a carico degli organi che vi hanno proceduto. Se la disposizione de qua consente, per evidenti ragioni di tutela della sicurezza dei cittadini e di mantenimento dell’ordine pubblico, all’autorità pubblica di procedere a perquisizioni di luoghi privati, finanche alla privata dimora, ponendo la Pubblica Amministrazione in una posizione di assoluta supremazia nel provvedere, è però necessario che la fase esecutiva della scelta di perquisire non sia viziata per negligenza o imperizia. L’attività finalizzata ad affermare la sicurezza e l’ordine, nella specie concretatasi nella perquisizione (il principio vale anche per il sequestro e la correlata custodia di beni eventualmente rinvenuti) deve essere eseguita in conformità alle comuni regole di prudenza e diligenza nonché a quelle di buona fede e correttezza, queste ultime costituendo autonomo dovere giuridico espressione del generale principio di solidarietà sociale, applicabile anche in ambito extracontrattuale, ponendo una regola di comportamento, in base alla quale, nei rapporti della vita di relazione, ciascuno è tenuto a un comportamento leale, volto alla salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio.

massima di Gloria Sdanganelli

testo integrale

Tribunale Reggio Calabria sentenza 312-2019

This Post Has Been Viewed 142 Times