Tribunale di Roma, Seconda Sezione Civile, sentenza 10 agosto 2018 n.16472

Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello Stato, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell’ente, valgono ad individuare il “forum destinatae solutionis”. Ne consegue che, qualora sia convenuta l’amministrazione statale, il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione, e, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante i ruoli, il giudice deve individuarsi, coordinando l’art.25, c.p.c. con la previsione dell’art. 54 R.D.n.2440 del 18.11.1923 ed artt. 278, lett. d, 287 e 407 R.D. n. 827/1924, nella circoscrizione in cui si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato.

massima a cura di Nicoletta Palazzo

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Tribunale di Roma II sez civile sentenza n. 16472-2018

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