Tribunale di Roma, Seconda Sezione Civile, sentenza 9 ottobre 2018 n. 19113

Maurizio Carnevali

Benchè a seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implichi l’insorgenza di una questione di competenza, ma, esclusivamente, di rito attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio, non sussiste la competenza funzionale del giudice del lavoro, non controvertendosi in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro ed alle relative conseguenze, ma dovendosi semplicemente accertare la sussistenza del vantato diritto al compenso avanzato dopo la cessazione del rapporto di pubblico impiego. La remunerazione di un dirigente comunale, soggetta al principio della onnicomprensività  previsto dall’art. 24 del d.lgs n. 165/2001, comprende tutti gli emolumenti derivanti dalle funzioni e dagli incarichi attribuiti in ragione dell’ufficio ricoperto dall’Amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio o su designazione della stessa. E’ infondata la pretesa del dirigente di ottenere il compenso quale membro di una Commissione Collaudo nominata dall’amministrazione comunale presso cui ha prestato servizio, essendo un compito inerente all’assolvimento di funzioni dirigenziali, riconducibile, sotto l’aspetto retributivo, nell’ambito del trattamento economico ordinario onnicomprensivo disciplinato dal contratto collettivo.


Breve commento

Nella sentenza n. 19113/2018 del Tribunale di Roma, si affronta, seppur solo sfiorandolo, un tema interessante: la competenza del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. In particolare, si tratta di una causa vertente tra un dirigente comunale (cessato per quiescenza) ed il Comune per il pagamento dell’attività svolta dal primo in qualità di componente di una Commissione. Il Giudice ha deciso che, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, la remunerazione comprende tutti gli emolumenti derivanti dalle funzioni e dagli incarichi attribuiti in ragione dell’ufficio ricoperto dall’Amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio.

Sull’eccezione del difetto di competenza del Giudice adito, è stato affermato affermato che “nel caso di specie non appare sussistente la competenza funzionale del giudice del lavoro, non controvertendosi in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro ed alle relative conseguenze, ma dovendosi semplicemente accertare la sussistenza del vantato diritto al compenso richiesto” da trattare, quindi, con il rito ordinario.

Innanzitutto vale la pena rammentare che la privatizzazione del pubblico impiego, avvenuta con il d.lgs. n. 165/2001, ha comportato la devoluzione delle relative controversie al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, attuando, così come disposto dall’art. 1 del citato decreto, i principi sanciti nell’art. 97 Cost. Salvo alcune eccezioni, dal punto di vista processuale, il rito da osservare è quello del lavoro e nel caso de quo il Tribunale di Roma ha correttamente precisato che trattasi una questione di rito e non di competenza, così come affermato dalla giurisprudenza (Cassazione civile sez. lav., 22/03/2018, n.7199; Cassazione civile sez. VI, 05/05/2015, n.8905).

Suscita particolare interesse la parte della decisione in cui si predica che la controversia in oggetto non sia riconducibile al pregresso rapporto di lavoro in quanto la domanda è ristretta ad una pretesa economica. Questa interpretazione suscita non poche perplessità, poiché la controversia sul compenso non può che essere strettamente collegato all’antecedente rapporto di lavoro tra il dirigente ed il Comune. A nulla rileva, inoltre, che il rapporto di lavoro sia cessato poiché ciò che importa è che la controversia abbia ad oggetto un rapporto di lavoro, anche estinto (cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/05/1990, n.4634). L’art. 409 c.p.c., c. 1, n. 5 prevede che siano devolute al rito del lavoro le controversie relative a “rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico”. È evidente che ciò che discende dal rapporto di lavoro debba essere trattato secondo il rito del lavoro, conseguentemente, nella fattispecie in oggetto, la richiesta di ricevere l’ulteriore compenso per un’attività ritenuta “extra” è assolutamente dipendente dal rapporto di lavoro, proprio in virtù del nesso sinallagmatico che caratterizza il contratto di lavoro e che rende le due prestazioni (prestazione lavorativa e retribuzione) strutturalmente e funzionalmente connesse. Al contrario, il Tribunale, in un passaggio che mostra taluni segni di contraddittorietà, da un lato, evidenzia che la richiesta non è conseguenza del rapporto e quindi si mantiene la trattazione con il rito ordinario, dall’altro lato, sostiene che l’attività di Commissario rientra tra i compiti e i doveri originati dal rapporto organico e quindi la relativa retribuzione è da ricomprendersi nella retribuzione complessiva stabilita per la sua posizione all’interno dell’Amministrazione.

 

massima e commento di Nicoletta Palazzo   

 testo integrale della sentenza

Tribunale Roma sentenza 19113-2018

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