Ove in base al quadro normativo sussiste un diritto soggettivo all’erogazione di un contributo statale nella misura da esso prevista a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subìto gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, il Ministero non può opporre l’assenza di compatibilità con il bilancio e con l’impegno di spesa in pregiudizio della posizione soggettiva dell’avente diritto. Infatti, dal dato normativo sorge una obbligazione ex lege a carico dell’amministrazione, di guisa che l’insufficienza del relativo impegno di spesa si riflette in un tipico esempio di inadempimento colposo dell’amministrazione stessa. In presenza di obbligazioni a contenuto pubblicistico, l’amministrazione è titolare di una propria capacità di agire di diritto privato, di un proprio patrimonio e di un proprio bilancio, ed è pertanto personalmente responsabile per il mancato soddisfacimento di obblighi di natura patrimoniale secondo le regole di imputazione di diritto comune di cui agli artt. 1218 ss., cod.civ., le quali non sono derogate dalle norme di azione proprie dell’attività di cura degli interessi pubblici, essendo tenuta, di contro, a vigilare e coordinare gli impegni economici da soddisfare, eventualmente apportando le necessarie variazioni di bilancio.
massima di Gloria Sdanganelli©
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Tribunale Roma II sezione sentenza 21982-2019