Tribunale di Roma, Sezione Seconda Civile, sentenza 11 novembre 2017 n.21347

A seguito della occupazione illecita in massa di un immobile, gli organi di polizia giudiziaria investiti dell’esecuzione del sequestro preventivo disposto dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica, rispondono civilmente della mancata esecuzione del provvedimento giudiziario vincolante, emesso a tutela anche dell’interesse individuale del singolo, in quanto persona offesa del reato di invasione arbitraria di edifici (art.633, c.p.). case occupateE’ tutelabile giuridicamente la pretesa del proprietario dell’immobile a non essere ulteriormente pregiudicato dalla commissione del reato, a seguito della valutazione positiva operata da parte del giudice per le indagini preliminari della opportunità di sottoporre a sequestro preventivo l’immobile per evitare che la libera disponibilità dello stesso da parte dei rei aggravi o protragga le conseguenze dannose o pericolose del reato. Le forze di polizia divengono quindi vincolate, nella attività di tutela dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza e del rispetto delle leggi, ed in particolare nella tutela della legalità, ad intervenire nell’interesse del singolo. Si profila quindi una responsabilità diretta ex art. 2043 c.c. del ministero, in virtù del principio di immedesimazione organica dei suoi funzionari  Il danno da lucro cessante può essere considerato in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene immobile la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato.

massima di Gloria Sdanganelli ©

testo integrale 

Tribunale Roma sentenza 21347-2017

This Post Has Been Viewed 432 Times