Tribunale di Roma, XII Sezione Civile, sentenza 27 febbraio 2018 n. 4202

Ove l’apertura di una voragine riveli una cavità sotterranea (banco di pozzolana situato, al di sotto del piano di campagna su cui, in epoca, imprecisata, si sono svolte attività estrattive con scavo di gallerie e ambienti ipogei) sottostante la strada pubblica,  l’area attigua su cui sorge un fabbricato abitativo è intrinsecamente pericolosa, benchè, come accertato dal Ctu, voragine2l’eventualità che si presentino a breve fenomeni di cedimento e più ancora di collasso non appaia imminente né tale eventualità può rappresentare un pericolo per la stabilità del fabbricato. In tal caso, il Comune titolare dell’area pubblica ed il gestore dei servizi idrici non sono tenuti a risarcire il danno patrimoniale ed esistenziale ai titolari dell’unità abitativa, in quanto il timore per la loro incolumità – di natura soggettiva e non oggettiva – non giustifica il trasferimento in altra abitazione. I costi derivanti dal trasferimento della propria dimora non sono risarcibili, non configurandosi la sussistenza di una situazione di fatto tale da non lasciare agli attori alcuna possibilità diversa da quella di procurarsi una nuova abitazione.

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Tribunale Roma 4202-2018

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