Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, sentenza 9 maggio 2017 n. 576

L’assoluzione del pubblico dipendente comunale a conclusione del processo penale per truffa aggravata e peculato al quale era stato sottoposto non impedisce il procedimento disciplinare a suo carico, potendo i fatti essere rivalutati in quella diversa sede non certo nella loro consistenza oggettiva, ciò che effettivamente è precluso dalla sentenza di assoluzione, bensì nella loro rilevanza ai fini di integrare la distinta fattispecie disciplinare. In sede disciplinare, l’amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale, senza necessità di una ulteriore ed autonoma istruttoria, e di avvalersi dei medesimi atti, in sede d’impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti.procedimento disciplinare
L’avere timbrato la propria presenza in servizio in orari in cui il dipendente si trovava presso la propria abitazione o in altro luogo diverso dalla sede di servizio e per motivi estranei al proprio ufficio costituisce elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Eludere significa sottrarsi ad un controllo ed indubbiamente l’utilizzo del badge in modo improprio impedisce al datore di lavoro di controllare l’effettiva presenza in servizio del dipendente, esigenza nella specie ancora più pregnante tenuto conto che l’attività lavorativa si svolgeva per lo più al di fuori dell’ufficio

Massima di Gloria Sdanganelli ©

Tribunale di Torino, sez. Lavoro, sentenza n. 576 del 9 maggio 2017

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