Non è meritevole di tutela la pretesa del dipendente appartenente al Corpo di Polizia Municipale, di essere esentato dalla dotazione dell’arma poiché l’esercizio dei servizi esterni di vigilanza, protezione della casa comunale, vigilanza e protezione all’armeria del Corpo, notturni e di pronto intervento, connaturati alla qualità di agente di pubblica sicurezza, deve essere svolto da personale armato. Il regolamento comunale può estendere l’assegnazione a tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale della dotazione di un’arma in via continuativa, disponendo che tutti i servizi effettuati dal personale della Polizia Municipale siano svolti da personale armato, ad eccezione degli appartenenti alla categoria di obiettore ai sensi della l. n. 772/1972.
massima di redazione
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Tribunale Venezia sentenza 493-2017