Una transazione intercorsa fra due enti locali, caratterizzata dagli impegni assunti dalle due parti, verte in materia di accordi fra amministrazioni, in quanto attiene ad un contratto di matrice civilistica, ma il cui contenuto è la regolamentazione dei rapporti fra Enti pubblici, quindi la gestione della cosa pubblica e, per quanto di maggiore interesse, per la esclusiva tutela dell’interesse pubblico, non venendo in considerazione una sfera privatistica da gestire con un contratto.
Con gli accordi pubblicistici le pubbliche amministrazioni fanno ricorso allo strumento contrattuale, e qui nello specifico, una transazione, al fine di concertare e regolamentare nel contraddittorio i rispettivi interessi pubblici di cui sono titolari, quale espressione del potere pubblicistico di gestione della cosa pubblica e di regolamentazione degli interessi. Il momento pubblicistico e discrezionale insito nella sottoscrizione di una tale tipologia di atto e la scelta circa l’opportunità e la convenienza di operare delle rinunce e di regolamentare debiti e crediti reciproci, in uno con la partecipazione esclusivamente pubblicistica dei soggetti contraenti, individua nel Giudice amministrativo l’autorità titolare della giurisdizione in punto di esecuzione e adempimento dell’accordo medesimo.
massima di Gloria Sdanganelli©
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Tribunale Vibo Valentia sentenza 478-2019