Il legislatore ha affidato all’autonomia privata la facoltà di apportare nell’atto costitutivo clausole di esclusione del socio, reputando che gli stessi soci, in quanto soggetti più prossimi all’interesse d’impresa da tutelare, riescano più efficacemente ad individuare quei comportamenti pregiudizievoli tali da giustificare lo scioglimento coattivo del vincolo sociale. Lo statuto societario atteggia natura di contratto plurilaterale con comunione di scopo, in cui l’interesse di tutti i contraenti è unico, rappresentato dall’esercizio in comune dell’attività economica che forma oggetto del contratto (art. 2247, cod.civ.).

Le clausole del contratto associativo seguono le regole del contratto in generale, così come disposto dall’art.1323, cod.civ., fissando un programma negoziale che le parti/soci devono rispettare vincolando la propria condotta ai criteri di correttezza e buona fede, in modo che l’attuazione del suddetto programma sia meritevole di ricevere il crisma della forza di legge di cui all’art.1372, cod.civ. La disposizione statutaria non potrà esser riferita al singolo socio, ma riguarderà una regola organizzativa suscettibile di applicazione nei confronti di tutti i soci o di quei soci che si trovino nella situazione descritta nella clausola. La decisione di escludere il socio per fatti consumati in un’epoca antecedente alla modifica statutaria di autodeterminazione della disciplina di estromissione del socio, si pone in aperta elusione della generale latitudine dell’ambito di applicazione degli artt. 10 e 11, disp. gen., secondo cui una norma non ha effetto retroattivo, salvo contraria espressa disposizione, valore protetto graniticamente in sede sovranazionale. Nel diritto societario vige la regola fissata dall’art.2436, comma 5, in base alla quale la deliberazione di modifica statutaria “non produce effetti se non dopo l’iscrizione”, che conforta la tesi della irretroattività, in particolar modo nella previsione, durante societate, di scioglimento del vincolo societario.
massima di Luca Sdanganelli©
testo integrale
Le funzioni di arbitro unico sono state svolte dall’avv. Antonello Sdanganelli