
L’ente competente alla pianificazione può legittimamente attribuire ad una determinata area qualsivoglia destinazione urbanistica, anche deteriore, rispetto alla pregressa capacità edificatoria riconosciuta a quell’area, non valendo ad impedirlo alcun principio di divieto di reformatio in peius. La scelta pianificatoria deteriore non implica né la necessaria attribuzione, a fini perequativi o compensativi, di diritti edificatori per quell’area, né la necessità di una motivazione peculiare e specifica, salvo che, in quello che può definirsi il medesimo contesto territoriale, nell’ambito delle scelte di pianificazione urbanistica adottate o approvate, siano stati attribuiti diritti con finalità perequativa ad altri suoli che presentano caratteristiche omogenee rispetto a quelli invece esclusi.
massima di redazione
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Consiglio Stato sez IV sentenza 1777-2022