Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 26 marzo germinale 2026 n. 2529. Aggiudicazione, verifica dei requisiti, efficacia, proposta di aggiudicazione, procedimento unitario, nuova istruttoria, riedizione potere amministrativo, improcedibilità, sopravvenuta carenza di interesse.

Eva Gonzales

Innovando sensibilmente rispetto al previgente assetto normativo basato sul meccanismo bifasico previsto dall’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, fondato sulla distinzione tra aggiudicazione non efficace e successiva aggiudicazione efficace subordinata alla verifica dei requisiti, l’art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, disciplina in modo puntuale la sequenza procedimentale relativa all’aggiudicazione degli appalti pubblici, stabilendo: i)  (primo periodo) l’organo preposto alla valutazione delle offerte – individuabile, a seconda del criterio di selezione adottato, nella commissione giudicatrice ovvero, in caso di criterio del minor prezzo, nel RUP o nel responsabile di fase – è tenuto a formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerta risultata migliore e non anomala, sulla base delle risultanze istruttorie e dei verbali di gara; ii) (secondo periodo) l’organo competente ad adottare il provvedimento finale esamini la proposta e, qualora la ritenga legittima e conforme all’interesse pubblico, nonché previo accertamento del possesso dei requisiti in capo all’operatore economico individuato, disponga l’aggiudicazione, attribuendole immediata efficacia.

La previsione dell’art. 17, comma 5 cit, deve essere interpretata nel senso che il potere di adottare l’atto conclusivo del procedimento spetta al soggetto dotato di competenza esterna, ferma restando la possibilità – conforme al modello organizzativo delineato dall’Allegato I.2 al medesimo decreto – che il procedimento si articoli attraverso una proposta di determinazione predisposta dal responsabile di fase e sottoposta al dirigente o al responsabile del servizio, quale unico organo legittimato a manifestare all’esterno la volontà dell’amministrazione, configurando un procedimento unitario, nel quale la verifica dei requisiti costituisce condizione per l’adozione stessa del provvedimento di aggiudicazione, che, una volta emanato, produce immediatamente i propri effetti.

Ove la stazione appaltante, all’esito di una nuova istruttoria abbia esercitato nuovamente il proprio potere valutativo, mediante una autonoma e rinnovata determinazione in cui conferma l’originario aggiudicatario dell’appalto, sia pure nelle more della verifica dei requisiti, la correlativa riedizione del potere amministrativo, quando si traduce nell’adozione di un nuovo provvedimento espressione di una autonoma valutazione, determina una modificazione dell’assetto degli interessi tra le parti, con effetti rilevanti anche sul piano processuale riguardo all’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez IV sentenza n.2529-2026

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