
Ove il bando commini espressamente l’esclusione in conseguenza di determinate violazioni, la stazione appaltante è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tale previsione, poiché nelle procedure per l’affidamento di appalti pubblici, la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse non siano disattese nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo, cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento.
Nell’ipotesi di mancanza di sottoscrizione dell’offerta economica da parte di uno dei due componenti (e proprio della mandataria) di un raggruppamento non ancora costituito – come invece era espressamente richiesto dalla legge di gara a pena di esclusione – l’omessa sottoscrizione con firma digitale dell’offerta – tecnica o economica – conduce all’esclusione del concorrente dalla gara, in quanto la modalità di sottoscrizione dell’offerta con firma digitale non solo è volta a garantire la provenienza e l’integrità dell’offerta medesima, ma è anche diretta a vincolare il proponente al suo contenuto, assicurando la serietà, affidabilità e insostituibilità della stessa. La mancanza della firma riveste i caratteri di essenzialità, a fronte del principio di certezza dei rapporti, e, non trattandosi di irregolarità sanabile, preclude l’esperibilità del soccorso istruttorio tale da condurre all’esclusione dalla gara.
massima di redazione
testo integrale
Consiglio Stato sez.V sentenza 10721-2023