Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 19 febbraio/ventoso 2025 n. 1321. Giurisdizione esclusiva, particolari materie, 103 Cost., pubblica amministrazione autorità, revisione prezzi, sfera di discrezionalità, interesse legittimo.

La giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo in particolari materie secondo lo schema dell’art.103, comma 1, Cost., che affonda le sue radici nel r.d. 30 dicembre 1923, n. 2840, nasce e si spiega storicamente in ragione dell’intimo intreccio tra diritti e interessi che connota tali materie, risultando la commistione delle due posizioni giuridiche così stretta da rendere ardua e inopportuna, sul piano della concentrazione dei rimedi e dell’effettività delle tutele, la scissione dell’una dall’altra, in modo da precludere al legislatore ordinario il potere assoluto e incondizionato di individuare particolari materie – affidandosi esclusivamente al dato oggettivo – senza considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte.

Domenico Morelli

Emerge l’incoerenza con il dettato costituzionale di una scelta legislativa o di un’opzione esegetica che includa nella giurisdizione amministrativa un campo d’azione sganciato da ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità e, quindi, non sia giustificabile, per connessione, l’attrazione a tale giurisdizione di comportamenti ex se privatistici, non qualificabili, neanche in ragione del rapporto in cui si iscrivono e dell’orbita alla quale si ricollegano, alla stregua di forme di esercizio mediato o indiretto del potere amministrativo.

L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., che assegna al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la revisione dei prezzi, va letto alla luce del principio secondo cui tale giurisdizione sussiste soltanto laddove la P.A. mantenga una posizione di supremazia rispetto all’operatore economico e, sia, quindi, ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico. Si assiste al radicamento della giurisdizione ordinaria laddove il contenuto della clausola revisionale– prevista dal contratto o imposta dalla legge in via etero-integrativa (art. 1374 c.c)-, fissi puntualmente e compiutamente l’obbligo della parte pubblica del contratto, dando vita a un vero e proprio rapporto obbligatorio ex art. 1173 c.c.. Laddove, infatti, la clausola di revisione dei prezzi non inneschi alcuna discrezionalità determinativa della parte pubblica, ai fini del riparto giurisdizionale vale la situazione paritetica, attratta alla giurisdizione ordinaria alla stregua dell’interpretazione conforme delle norme che disciplinano la giurisdizione per materia del giudice amministrativo.

Sussiste la giurisdizione amministrativa laddove la normativa ordinaria riconosca alla stazione appaltante una sfera di discrezionalità nella determinazione della debenza della revisione e/o del suo quantum, cui corrisponde l’interesse legittimo alla corretta applicazione della normativa pubblicistica della revisione prezzi e, quindi, alla legittima gestione, da parte della pubblica amministrazione, della procedura finalizzata al riconoscimento della revisione prezzi.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez V sentenza 1321-2026

This Post Has Been Viewed 16 Times