
A differenza del Codice previgente, nel nuovo Codice dei contratti pubblici il soccorso istruttorio ha accresciuto la propria centralità da aprte di un’autonoma e più articolata disposizione che ne ha ampliato l’ambito, la portata e le funzioni. Nella Relazione illustrativa al Codice è precisato che la disciplina contemplata dall’art. 101 muove da un approccio sostanziale, volto ad evitare che lo svolgimento della procedura di gara sia condizionato da un eccessivo formalismo, tale da pregiudicare la qualità dell’offerta e il pieno raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante con la procedura di gara. Chiave interpretativa della disposizione è la leale collaborazione delle parti.
Il principio di parità di trattamento non preclude la correzione o completamento di un’offerta su singoli punti, ove sorga la necessità in modo evidente di un chiarimento o per correggere errori materiali manifesti.
Nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone la stazione appaltante, quest’ultima deve trattare i diversi candidati in maniera uguale e leale, di modo che, all’esito della procedura di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest’ultima, non possa apparire che la richiesta di chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è rivolta.
Nel soccorso c.d. “correttivo”, principale novità dell’istituto delineato dall’art. 101, Codice dei Contratti pubblici, in cui l’iniziativa è assegnata all’operatore economico e non alla stazione appaltante, occorre individuare il confine tra errore materiale, idoneo a consentire l’attivazione del soccorso correttivo ad iniziativa dell’operatore economico e modifica dell’offerta, purchè l’operazione di correzione si fondi su elementi identificativi dell’errore desumibili dall’atto stesso, non già da fonti esterne, estranee all’offerta, e che l’amministrazione non sia gravata da un obbligo di diligenza ricostruttiva maggiore di quello che ci si attende che, invece si deve esigere dallo stesso concorrente interessato nella fase di compilazione e confezionamento della propria offerta. Alla qualificazione di un errore come meramente materiale e perciò emendabile non osta il fatto che possa rivelarsi necessaria una sia pur minima attività interpretativa dell’amministrazione, finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o calcolo, assimilabili ad un errore ostativo nella manifestazione della volontà negoziale, oggettivamente riconoscibile e rimediabile senza particolari sforzi ricostruttivi o interpretativi, intervenuto nella fase dell’estrinsecazione formale della volontà, sostanziandosi nell’esternazione di una volontà difforme da quella realmente voluta dal dichiarante.
massima di redazione
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Consiglio Stato sez V sentenza n 2721-2026