Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 27 luglio 2021 n. 5561. Programmazione, determinazione a contrarre, frazionamento dell’appalto.

Maurizio Carnevali

L’assenza della programmazione biennale ai fini degli acquisti di beni e servizi (art. 21 del d.lgs. n. 50 del 2016) con un’evidente finalità di pianificazione e di trasparenza, riveste carattere cogente nei soli confronti dell’amministrazione potendo incidere sull’impiego razionale delle risorse e riflettersi sulla frammentazione degli affidamenti. L’artificioso frazionamento temporale dell’appalto, non giustificato nella determinazione a contrarre priva delle ragioni idonee a giustificare il frazionamento dell’appalto su base temporale, limitandosi a rappresentare la necessità del rispetto del principio di rotazione e di garantire la continuità del servizio con durata limitata nel tempo onde rimanere al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, si pone in violazione di quanto prescritto dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto non è consentito che nello stesso ambito programmatorio possano coesistere due o più procedure per lo stesso servizio, ma spezzettate.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez V n.5561-2021

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