Il vincolo apposto ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d) e 13 del Codice dei beni culturali, espressione di discrezionalità tecnica, non tutela il valore intrinseco della cosa, bensì un interesse fondato sulla valenza testimoniale in relazione alla “storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere”, alla stregua di una valutazione globale dei legami che caratterizza il compendio immobiliare, anche in rapporto al luogo nel quale è collocato, e che trova adeguato riscontro nell’analisi storico-culturale posta a base della scelta dell’amministrazione, valorizzando anche l’origine storica della relazione tra i predetti beni impressa dall’originaria proprietà aziendale.

Il riconoscimento di un interesse culturale con riferimento alla storia dell’industria non presuppone la destinazione prettamente industriale dei beni immobili, dovendosi ritenere sufficiente la sussistenza di una relazione tra gli immobili considerati e la storia della casa automobilistica, quale testimonianza dello sviluppo dell’industria e dei legami storici con lo specifico sito nel quale è conservata, a prescindere dall’eterogeneità della raccolta e dal pregio dei singoli pezzi di cui il compendio immobiliare si compone.
In materia di tutela dei beni culturali, il concetto di pertinenza ha finalità e sostanza giuridica diverse da quelle proprie della pertinenza civilistica enucleato dall’art. 817 c.c., dovendo la prima essere valutata, non in ragione del regime dominicale dei beni interessati, ma alla luce delle finalità di tutela e del legame che sussiste tra i beni sotto il profilo dell’interesse culturale ove essi concorrano unitariamente ad esprimere il valore culturale di cui è espressione il vincolo, indipendentemente da ogni aspetto proprietario.
massima di redazione
testo integrale
Cons Stato sez VI sentenza 1433-2023