
Mentre nel precedente contesto normativo, era previsto che la diversificazione della risposta dello Stato all’ingerenza mafiosa nelle attività economiche fosse operata esclusivamente ab externo ed a posteriori rispetto al procedimento amministrativo di prevenzione, per effetto delle modifiche della legislazione antimafia introdotte dal d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. in l. 29 dicembre 2021, n. 233, la rilevanza del grado di esposizione dell’impresa al pericolo di condizionamento mafioso, ai fini del dosaggio del rimedio preventivo, è divenuta apprezzabile già all’interno del procedimento prefettizio, rappresentando la riconducibilità dei tentativi di infiltrazione mafiosa a situazioni di agevolazione occasionale la condizione per incanalarlo verso un esito alternativo all’applicazione del più radicale regime interdittivo, costituito dalle “misure amministrative di prevenzione collaborativa” di cui all’art. 94-bis d.lvo n. 159/2011, finalizzate – sulla falsariga di quelle che sostanziano lo strumento del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lvo cit. – a riportare la gestione dell’impresa su binari di completo affrancamento dall’influenza della criminalità organizzata.
La ratio del più recente intervento legislativo è riconducibile all’esigenza di non espellere integralmente dal circuito economico le imprese meno intensamente – e, quindi, non irrimediabilmente – compromesse dal contatto mafioso, in quanto fatte solo “occasionalmente” oggetto degli interessi della criminalità organizzata, e quindi, piuttosto che alla finalità di ampliare l’ambito applicativo dello strumentario preventivo, a quella di modificarlo qualitativamente, dal punto di vista della tipologia delle misure adottabili, ove ricorra tale forma “debole” di condizionamento, ne consegue coerentemente che l’occasionalità dell’agevolazione legittimava a pieno titolo, nel regime anteriore alla novella del 2021 (in cui si inquadra la presente fattispecie), l’esercizio del potere interdittivo, con i più drastici effetti preclusivi di cui all’art. 94 d.lvo n. 159/2011, fatta salva l’ammissione dell’impresa al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lvo n. 159/2011.
Il contatto – o agevolazione – occasionale integra potenzialmente un significativo elemento costitutivo del pericolo di condizionamento, alla cui prevenzione è finalizzato, nella logica tipicamente cautelare che lo contraddistingue, il potere interdittivo. Nel segno della anticipazione della soglia di difesa dell’ordine pubblico economico e del tessuto economico legale dall’ingerenza mafiosa, tipica del provvedimento interdittivo, anche la meramente occasionale disponibilità dell’impresa ad accettare di “venire a patti” con la criminalità organizzata, pur senza entrare stabilmente a fare parte dei relativi ranghi, con lo scopo di trarre vantaggio dalla sua protezione o anche solo di sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal rifiuto della sua prossimità, integra una situazione oggettivamente allarmante, in quanto idonea a manifestare un elemento di fragilità nella rete di contenimento apprestata dallo Stato nei confronti della invadenza mafiosa.
massima di redazione
testo integrale
Consiglio Stato sez III sentenza 6144-2023