
È illegittimo il decreto di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ove le circostanze fattuali provate e documentate, in relazione a ciascuna di esse ed anche complessivamente valutate, nonchè l’inerzia della Prefettura nell’assumere iniziative volte a rimuovere fattori di pregiudizio sociale (donazione di una statua votiva da parte di una famiglia mafiosa) mediante la sollecitazione degli organi comunali, non restituiscano un quadro sufficientemente probante, sia pure nella logica del più probabile che non, del condizionamento o del collegamento mafioso, ma consegnano una gestione non particolarmente efficiente ed efficace dell’attività amministrativa, che non può, però, giustificare lo scioglimento degli organi elettivi, il quale incide sui più alti valori costituzionali alla base del nostro ordinamento, quali il rispetto della volontà popolare espressa con il voto e l’autonomia dei diversi livelli di Governo garantita dalla Costituzione.
massima di redazione
testo integrale
Consiglio Stato sez III sentenza 5460-2022
La sentenza annotata potrebbe essere il segno di una nuova stagione, avviata con la recente riforma (legge n. 233 del 2021), che ha introdotto la partecipazione degli interessati nei procedimenti interdittivi prefettizi, con lo scopo di ridimensionare la latitudine della discrezionalità amministrativa in materia di contrasto avanzato alla criminalità organizzata.
Il vaglio dei giudici di Palazzo Spada sugli elementi fattuali, valutati singolarmente e nel loro complesso, filtrati attraverso il prisma restrittivo della clausola generale del più probabile che non, valvola di sicurezza nel sistema, offre una dimensione in chiave dinamica della valutazione processuale del fenomeno mafioso nel rapporto con gli enti locali, che sembra distaccarsi dalla costante giurisprudenza formatasi nella Terza Sezione. Attendiamo gli sviluppi sulla traiettoria ermeneutica che seguirà.
Degno di appunto appare il rilievo della inerzia, ascritta al Prefetto che, secondo il giudice d’appello, non sarebbe intervenuto in via preventiva a sollecitare gli organi comunali, in una vicenda locale caratterizzata dalla commistione fra sacro e profano (donazione di una statua da parte di una famiglia mafiosa), ad adottare un comportamento amministrativo netto a tutela della legalità collettiva (“Neppure risulta, infine, che la Prefettura abbia assunto precedenti iniziative volte a rimuovere la statua o a sollecitare in tal senso gli organi comunali“).
Nella elaborata prospettiva, l’inazione prefettizia accertata nella sentenza quale elemento distorsivo rispetto al decreto di scioglimento impugnato, si pone in termini di contraddittorietà – viziante – fra il dovere di segnalare all’ente locale il pericolo imminente di un fattore negativo per la collettività, e l’adozione del provvedimento finale di rigore.
In altri termini, la sentenza evidenzia la necessità del controllo prefettizio costante sull’attività degli enti locali in materia di ordine pubblico, con l’obbligo di intervenire prima che il collegamento con la criminalità organizzata giunga a compimento, poichè, diversamente, tale correlazione può destare perplessità sulla legittimità dei rimedi previsti dall’art.143, TUEL.
Si tratta di un passaggio argomentativo della sentenza alquanto audace, dal momento che l’eventuale esitazione sull’attività degli enti locali più sospetti, possa tramutarsi in una situazione patologica afflittiva del provvedimento di scioglimento, indulgendo, paradossalmente, sulle debolezze dimostrate dagli organi di governo comunale nel contrasto alla criminalità organizzata.
AS