Ove una regola di gara per forniture di beni tenda ad avvantaggiare uno dei concorrenti per il fatto che esso possa contare su apparecchiature già esistenti, con le quali, anche solo per puro caso, i propri prodotti si integrassero più agevolmente creando potenziali effetti anticoncorrenziali, la legittimità della stessa non può essere predicata sulla scorta di un approccio ermeneutico informato al principio del risultato, eletto a primo criterio interpretativo della disciplina dei contratti pubblici del 2023, se, in prospettiva, si accerti che la stazione appaltante non avrebbe potuto conseguire il miglior risultato possibile, in modo da giustificare, in tesi, un sacrificio anche solo parziale della par condicio e del confronto competitivo.
massima di redazione
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Consiglio Stato sez III sentenza 5050-2024