
La facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni dall’art. 8 co. 8, d.l. 66/2014, convertito nella l. n. 89/2014 di ridurre gli importi dei contratti di beni e servizi nella misura del 5 per cento, ovvero di rinegoziarne il contenuto, è stata pensata dal legislatore d’urgenza per quei rapporti contrattuali con i quali il Comune si approvvigiona (“acquisto…”) presso gli operatori privati di beni e servizi strumentali e necessari al funzionamento dell’Ente, implicando un automatico e corrispondente risparmio per le finanze pubbliche meritevole di tutela privilegiata. All’opposto, nel caso di contratti che involgono una funzione pubblica, come nelle concessioni di servizi pubblici ovvero nel contratto avente ad oggetto il servizio di igiene pubblica – pur non essendo una concessione, perché non c’è il trasferimento in capo al privato di un potere pubblico – la rinegoziazione unilaterale non è configurabile essendo esso finanziato non con risorse dell’Ente, bensì con una tariffa a carico della collettività, il cui importo è solo parzialmente dipendente dal compenso contrattuale pattuito con il terzo, dovendo rispondere ad esigenze di carattere diverso e dovendo remunerare un servizio pubblico.
Sul punto, può essere valorizzata anche la circostanza che il servizio di smaltimento dei rifiuti, che rientrava tra le aree nelle quali poteva avvenire il contenimento della spese, essendo compreso nell’elenco di cui all’allegato A del D.L. 66/2014, non risulta più presente nello stesso allegato A alla legge di conversione n. 89/2014, con la conseguenza che – pur non essendo l’elenco tassativo – deve presumersi una scelta del legislatore di tenere esclusa dalla decurtazione tale materia.
massima di redazione
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Corte Appello Bari sez II civ. sentenza n.563-2023