Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 4933 del 3 febbraio 2015

abuso edilizioIn tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario o comproprietario non committente non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, non essendo applicabile l’art. 40, comma 2, c.p.. Invece, tale responsabilità deve essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all’interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la compartecipazione, anche morale, al reato.

testo integraleCorte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 novembre 2014 – 3 febbraio 2015, n. 4933 Presidente Fiale – Relatore Mengoni

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza dell’8/11/2013, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il 7/2/2012, con la quale C.C.S. era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, in ordine al delitto di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; allo stesso era contestato di aver eseguito opere su area sottoposta a vincolo, in difetto di autorizzazione ambientale.
2. Propone ricorso per cassazione il C. , a mezzo del proprio difensore, indicando due motivi:
– mera apparenza, contraddittorietà e genericità della motivazione. La Corte di appello avrebbe steso una motivazione del tutto apparente e generica, in ordine sia alla responsabilità del C. , sia alla configurabilità del reato ascritto, limitandosi ad un rinvio per relationem, peraltro implicito, alla sentenza di primo grado;
– inosservanza o erronea applicazione dell’art. 181, comma 1-bis citato. Il C. sarebbe stato condannato in forza della mera condizione di comproprietario dell’immobile oggetto di intervento, senza alcuna valutazione di elementi ulteriori, a muover dal necessario profilo doloso; ne deriverebbe una pronuncia basata sul discutibile sillogismo “proprietario uguale contravventore”, del tutto disancorato da emergenze probatorio. Quanto poi all’opera realizzata, la Corte ne avrebbe dichiarato il carattere abusivo in assenza di ogni motivazione e, soprattutto, senza verificare che trattasi di un modestissimo intervento di modifica, da qualificare come restauro migliorativo o mero ampliamento di immobile preesistente; tale, quindi, non presentare alcun “nuovo impatto ambientale”.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riguardo al primo motivo, già peraltro oggetto dell’appello, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di reati edilizi (e dei commessi illeciti paesaggistici) la responsabilità del proprietario o comproprietario non committente non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l’inapplicabilità dell’art. 40, secondo comma, cod. pen., ma dev’essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all’interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato (Sez. 3, n. 44202 del 10/10/2013, Menditto, Rv. 275625). In particolare, si è evidenziato che questa responsabilità può dedursi da elementi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l’interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o affinità con l’esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi (anche in sanatoria), la fruizione dell’immobile secondo le norme civilistiche sull’accessione, nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione – anche morale – alla realizzazione del fabbricato (Sez. 3, n. 25669 del 30/5/2012, Zeno, Rv. 253065; Sez. 3, n. 15926 del 24/2/2009, Damiano, Rv. 243467); una responsabilità, dunque, che può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria e la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivata.
Ciò premesso, la Corte di appello ha individuato proprio taluni dei parametri citati, ed in forza di questi ha dedotto la responsabilità del comproprietario C. in ordine agli abusi compiuti: in particolare, la sentenza evidenzia – oltre alla condizione di comproprietario dell’immobile – il rapporto di coniugio con la coimputata S.M. , giudicata separatamente, e la presentazione – ad opera dello stesso ricorrente – di un’istanza di condono relativa ad altre opere abusive, precedentemente realizzate.
Trattasi, a parere della Corte, di una motivazione adeguata e priva di vizi logici, con la quale la stessa si è conformata ai principi di diritto sopra richiamati e, pertanto, non può essere censurata in questa sede; laddove, peraltro, il ricorrente non ha individuato alcun elemento di segno contrario (ad esempio, rapporto di coniugio non accompagnato da convivenza), né ha contestato gli obiettivi indizi menzionati, ma si è limitato a richiamare l’insufficienza della sola qualifica di proprietario.
4. Anche il secondo motivo è infondato.
Ed invero, dietro l’apparenza di una violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il ricorrente richiede a questa Corte un’inammissibile nuova valutazione delle risultanze istruttorie, in specie con riguardo alle caratteristiche dell’opera realizzata (natura, dimensioni, impatto ambientale). In tal senso, quindi, la censura non può essere esaminata dal Collegio di legittimità, risultando peraltro già affrontata – ed adeguatamente risolta – dalla Corte di merito; la quale ha evidenziato come l’intervento fosse comunque privo dell’autorizzazione paesaggistica in zona sottoposta a vincolo, e, pertanto, di carattere abusivo.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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