Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 11 ottobre 2022 n. 29617. Servitù coattive di elettrodotto, mutamento, indennizzo, tutela proprietà privata.

Sebastiano del Piombo

L’esigenza che le servitù coattive devono soddisfare è quella di tutelare un interesse che la legge giudica prevalente rispetto a quello del proprietario che lo deve subire, essendo destinate a soddisfare una necessità e non una utilità del fondo dominante. In tema di mutamento del luogo di esercizio della servitù, l’art. 122, comma 4, T.U. 1.12.1933, n. 1775, differenzia sotto diversi profili dalla disciplina dettata dall’art. 1068 c.c., attribuisce al proprietario del fondo servente la facoltà di eseguire sul fondo medesimo qualunque innovazione, costruzione o impianto, facoltà della quale il proprietario può avvalersi anche nell’ipotesi in cui il suo esercizio finisca di fatto per costringere il titolare della servitù alla rimozione o ad una diversa collocazione delle condutture. In questa ultima ipotesi, il proprietario del fondo servente non è obbligato a versare al titolare della servitù alcuna somma a titolo di indennizzo o rimborso delle spese necessarie per lo spostamento, ed è tenuto esclusivamente ad offrire un diverso luogo adatto all’esercizio della servitù, ma (contrariamente a quanto dispone l’art. 1068, comma 2, c.c.) solo se ed in quanto ciò risulti possibile, verificandosi in caso contrario l’estinzione della servitù.

La titolarità della servitù pubblica in capo all’ente gestore della rete elettrica o telefonica comporta la sopportazione delle spese necessarie per lo spostamento, la rimozione o l’interramento dei cavi ove addossati alla facciata dell’immobile servente, in tutti i casi in cui dette attività siano necessarie per l’esercizio più agevole delle prerogative della proprietà privata, per la conservazione, l’innovazione e la manutenzione del bene gravato.

massima di redazione

testo integrale

Cass Sez II civile sentenza 29617-2022

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