Tribunale di Lamezia Terme, sentenza 7 dicembre 2021 n.705. Espropriazione, occupazione del bene, termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, variante al piano di zona PEEP.

Il procedimento espropriativo è caratterizzato da una riserva di legge – da cui discende il T.U. sulle espropriazioni volto al riordino normativo ed alla semplificazione delle norme procedurali ed organizzative dalla natura innovativa e non meramente compilativa – costituisce la massima espressione del particolare ruolo ricoperto dalla pubblica amministrazione, quale apparato servente ai fini pubblici: ci si riferisce al suo agire funzionalizzato, ossia al potere di sacrificare i diritti dei privati, che siano eventualmente di intralcio all’interesse collettivo.

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Se l’art. 834 c.c. stabilisce che “nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità”, e l’art. 42 della Costituzione, dopo aver attribuito alla proprietà privata il carattere di diritto assoluto, prevede nel terzo comma che essa “può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”, spetta invece alla legislazione ordinaria il compito di disciplinare dettagliatamente i singoli procedimenti espropriativi e i presupposti per l’esercizio del potere ablatorio. L’art. 23 del T.U. Espropriazioni– relativo al contenuto ed agli effetti del decreto di esproprio, che, alla lett. f) prevede che, il decreto dispone il trapasso del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell’espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito – rappresenta certamente un’innovazione rispetto al precedente assetto, consistente nella produzione dell’effetto ablatorio in conseguenza – non della sola emanazione del decreto, ma – della notificazione e della esecuzione dello stesso (quest’ultima tramite immissione dell’espropriante nel possesso del bene). Anche a prescindere dal valore innovativo del T.U. , la mancata notifica al proprietario del decreto di esproprio non costituisce motivo di carenza del potere espropriativo che legittimi il proprietario stesso ad invocare l’illiceità dell’occupazione del fondo, ma comporta soltanto che quest’ultimo non sia soggetto al termine di decadenza per l’opposizione alla stima, impedendone il decorso; infatti, l’effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica si verifica alla data della pronuncia del decreto anzidetto, indipendentemente dalla sua successiva notificazione; inoltre, detto decreto ha natura di atto non recettizio, per cui la sua comunicazione non è né elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo la funzione di far appunto decorrere il termine di opposizione alla stima. La disciplina antecedente al T.U. espropriazioni, è contrassegnata dalla centralità del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, nonché del decreto di occupazione d’urgenza (artt. 11 e ss. L. 865/1971). Prima della scadenza della validità della dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione della Variante al Piano di zona diretta al riassetto dell’area assegnata ad una cooperativa, proprio perché, diversamente, l’intervento edilizio non sarebbe risultato attuabile, assume rilievo di atto idoneo a degradare a interesse legittimo la posizione di diritto soggettivo del proprietario del fondo incluso nella variante dal rinnovo della dichiarazione implicita di pubblica utilità, da cui,  in ragione del decorso di un nuovo termine di 18 anni dalla data di approvazione della deliberazione Comunale di variante al P.E.E.P, discende infatti l’efficacia del successivo decreto di occupazione d’urgenza e del decreto definitivo di espropriazione. Nel sistema processual-civilistico vigente – specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo – opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell’onere probatorio. Le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, a prescindere dalla parte a iniziativa della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice.

massima di redazione

testo integrale

sentenza Trib Lamezia Terme n.705-2021

Nella vicenda giudiziale durata ben 22 anni, la Cooperativa assegnataria del lotto espropriato è stata difesa dall’avv. Antonello Sdanganelli.

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