Nel delimitare l’esatta portata del termine archiviazione bisogna rilevare che, nel diritto amministrativo, non trattandosi di un concetto non definito dalla legge in via generale, né univocamente configurato in giurisprudenza, occorre fare capo al criterio interpretativo previsto dal noto art. 12 delle preleggi, che richiede di rifarsi al “significato proprio” della parola. Tenendo conto di quanto accade in altri settori dell’ordinamento, l’archiviazione del procedimento amministrativo in via definitiva, successiva, secondo logica, ad una precedente archiviazione provvisoria, pur idoneo a ledere, con carattere di immediatezza, un interesse al bene della vita perseguito dal soggetto promotore del procedimento amministrativo, quantomeno in forza dell’arresto procedimentale che esso determina, va interpretata come previsione di una volontà, allo stato, di non più provvedere sull’oggetto, che però è una volontà potenzialmente rivedibile, ponendo l’istanza in una posizione di quiescenza procedimentale. Ciò è coerente con quanto si verifica, ad esempio, per l’archiviazione nel processo penale, che come è noto, a differenza del proscioglimento consente, a certe condizioni, di riaprire le indagini.
Massima di redazione
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Consiglio Stato sez IV sentenza 7629-2022