Poiché il procedimento di spesa disciplinato in generale dall’art. 183, TUEL, prevede l’obbligo di procedere alla registrazione dell’impegno di spesa a seguito del perfezionamento dell’obbligazione giuridica, in quanto strettamente collegato al sorgere di un obbligo di pagare somme certe a creditori individuati, indipendentemente dall’esistenza di una specifica previsione di bilancio, la sua mancanza preclude il completamento della procedura di esecuzione dell’obbligazione, determinandosi l’impossibilità per l’amministrazione di adempiere.

Il titolo giuridico alla base dell’impegno definitivo della spesa non è il provvedimento di aggiudicazione che, ai sensi dell’art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 36 del 2023, non equivale ad accettazione dell’offerta, ma solo ed esclusivamente il contratto, non potendo l’atto contabile costituire un requisito di efficacia del provvedimento amministrativo di aggiudicazione, essendo geneticamente preordinato alla successiva fase di approvazione del contratto.
L’annullamento d’ufficio del provvedimento di aggiudicazione è assoggettato al termine di dodici mesi previsto dall’art. 21, nonies, della l. n. 241/1990, decorrente dalla sua adozione. Diversamente, si giungerebbe alla irragionevole conclusione secondo la quale la stazione appaltante non potrebbe, nell’ambito della fase pubblicistica ad evidenza pubblica, annullare d’ufficio un provvedimento di aggiudicazione illegittimo, privo del relativo impegno di spesa, e di dover attendere per farlo l’inizio della fase esecutiva avente natura tendenzialmente privatistica.
massima di redazione
testo integrale
Consiglio Stato, Sez IV sentenza 1761-2026