Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 15 maggio 2019 n. 3147. Clausola della territorialità limitativa della concorrenza.

E’ illegittima la clausola della territorialità secondo cui i soggetti affidatari dei servizi debbano essere localizzati in prossimità delle sedi dell’Amministrazione appaltante, e che la partecipazione alla procedura dovrà essere limitata agli operatori economici con sede operativa attigua a tali zone, per violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento, laddove la prescrizione stessa rinviene il proprio fondamento di razionalità nelle ragioni di economicità e di risparmio del tempo connesse al più agevole raggiungimento della sede dell’appaltatore (autofficina) in un ambito geografico prossimo alla sede dell’Amministrazione.

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La clausola del bando è altresì irragionevole in quanto preclusiva della partecipazione di operatori che, seppur ubicati nel territorio limitrofo, risultino avere una sede entro un ristrettissimo perimetro, ovvero collocati al di fuori del Comune, ad una distanza di soli 0,5 chilometri dal confine comunale con le frazioni abitate e/o industriali, con l’effetto di favorire determinati operatori a discapito di altri, senza che detto discrimine appaia giustificato o proporzionato in relazione ad un qualche interesse ritenuto prevalente. L’irragionevolezza è ravvisabile nella ristrettezza degli eterogenei parametri fissati dalla lettera di invito, che, per quanto finalizzati all’economicità, violano in modo non proporzionato i principi di libera concorrenza e di massima partecipazione, di matrice anche eurounitaria, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti ratione loci.

massima di Gloria Sdanganelli©

testo integrale

Consiglio Stato V sentenza 3147-2019

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