
Pur in assenza della formalizzazione di una convenzione urbanistica, la manifestazione della volontà del privato di assumere l’ impegno di procedere all’attuazione delle opere di urbanizzazione, correlato al rilascio del titolo edilizio, desumibile dagli allegati alla domanda di rilascio del titolo stesso, vincola il suo autore e fonda il nascere di una corrispondente obbligazione in capo al medesimo tutte le volte in cui l’amministrazione, in accoglimento della domanda, adotti il provvedimento richiesto conformemente, e subordinatamente, a quell’impegno. Diversamente opinando, cioè a ritenere privi di qualsiasi valore quegli impegni, si finirebbe per consentire la costruzione di fabbricati senza l’assunzione di alcun vincolo da parte del richiedente in relazione alle opere di urbanizzazione primaria, in contrasto con la legge e con le stesse istanze dell’interessato. Benchè non vi è stata la formale stipulazione di un contratto ad oggetto pubblico nel quale la volontà dell’amministrazione e quella del privato si siano venute a comporre in un sinallagma contrattuale, il positivo apprezzamento della disponibilità della parte privata all’assunzione dell’impegno si è inserito in un segmento interno al procedimento il cui provvedimento finale costituisce l’unico strumento di regolamentazione del rapporto.
massima di Gloria Sdanganelli©
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Consiglio di Stato Sez II sentenza 4828-2019