Il diniego di aggiornamento dell’interdittiva antimafia – ex art. 91, co. 5, d. lgs. 159/2011 –con conseguente mera conferma del provvedimento interdittivo originario, è privo di autonoma lesività, con la conseguenza della sua non autonoma impugnabilità, in quanto si limita a prendere atto dell’assenza di significativi elementi di novità nell’istanza di aggiornamento, senza procedere ad una nuova istruttoria e ad una nuova valutazione, non essendoci valide ragioni e nuovi elementi per la riapertura del procedimento conclusosi con la conferma dell’interdittiva.

Il ricorso avverso il diniego di aggiornamento è inammissibile ove sia stata omessa l’impugnazione dell’antecedente provvedimento effettivamente lesivo con il quale l’Autorità prefettizia aveva disposto il ripristino degli effetti del provvedimento di carattere interdittivo e la cancellazione della ditta dalla white list.
massima di redazione
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Cons Stato sez III sentenza n 376-2025