
In tema di indennizzo conseguente alla reiterazione di vincoli preordinati all’espropriazione di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 327/01, al fine di escludere l’esistenza del pregiudizio, non vale acquisire la prova dell’intenzione di vendere l’immobile a terzi né appare rilevante la circostanza che il continuato utilizzo fosse idoneo a precludere la sussistenza di un pregiudizio indennizzabile, senza prendere in considerazione la diminuzione del valore di scambio conseguente alla reiterata imposizione dei vincoli. Il diritto all’indennizzo deve essere riconosciuto per ristorare il proprietario del pregiudizio subito dal protrarsi del vincolo, indipendentemente dalla prova dell’intenzione di vendere il bene. Il ristoro di tale pregiudizio, derivante da un’attività legittima della P.A., deve essere determinato secondo parametri non riconducibili alle categorie della responsabilità civile, e, in assenza di puntuali previsioni normative, si potrà tener conto della diminuzione del valore di scambio o della ridotta utilizzabilità dei beni sottoposti al vincolo.
massima di redazione©
testo integrale
Corte Appello Milano I sez civ sentenza 2930-2020