Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ordinanza 7 dicembre 2022 n.35954. Contratto d’opera professionale con la P.A., criteri ermeneutici legali, intenzione delle parti, comportamento successivo., atti integrativi.

Sironi

In tema di contratto d’opera professionale, sussiste un discrimine tra la sussunzione fattuale, sulla scorta della quale il giudice del merito interpreta il contratto e le sue clausole, e la violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici legali, che è dato cogliere laddove l’attività interpretativa, violando l’art.1362 c.c., disattenda il criterio letterale applicabile al testo contrattuale, essenziale per la ricostruzione dell’intenzione delle parti. L’omesso esame della delibera comunale di incarico della progettazione e direzione dei lavori relativi alla realizzazione di una nuova scuola elementare, del disciplinare di incarico allegato e la successiva delibera di individuazione del nuovo sito per la realizzazione del plesso scolastico, adottata per non perdere il finanziamento, denota la carenza di indagine sul comportamento posteriore alla conclusione del contratto, ad integrazione del criterio di interpretazione letterale. L’ente committente, una volta ottenuto il finanziamento, non può negare il diritto al compenso per l’attività professionale svolta, posto che l’attribuzione dell’incarico in forma scritta si ricava dalla nota comunale di rielaborazione ed integrazione del progetto originario, documento decisivo che esprime la volontà dell’ente di dare corso all’incarico eseguito dai professionisti.

massima di redazione

testo integrale

Cass sez II civile ordinanza 35954-2022

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