Tribunale di Roma, Sezione Seconda Civile, sentenza 15 luglio 2022 n. 11319. Bonifica delle acque marine da inquinamento, rimborso dei costi, onere della prova, dimostrazione del danno evento.


Albert Herter

In seguito all’affondamento di un motopeschereccio a causa della collisione con una nave ancorata in rada, senza che il comandante del primo natante abbia praticato le manovre necessarie per evitare l’impatto, la pretesa vantata dal Ministero competente per il rimborso dei costi sostenuti per la bonifica del tratto di mare in cui è avvenuto l’incidente, ha l’onere di dedurre e dimostrare, sia pure con l’inevitabile grado di approssimazione determinato dalla fattispecie, la quantità di idrocarburi rinvenuti nelle acque circostanti il luogo del sinistro, la concentrazione e il nesso causale tra il sinistro e l’inquinamento marino, non essendo quest’ultimo accertabile presuntivamente, sulla base delle regole di comune esperienza.

Il Ministero creditore deve soddisfare l’onere probatorio a suo carico operando nella immediatezza del fatto o nelle ore immediatamente successive, mediante l’azione tempestiva della Capitaneria di Porto o altre Autorità preposte, diretta ad effettuare un campionamento dell’acqua in quel tratto di mare o anche soltanto una ricognizione visiva, comparandolo con le normali condizioni delle acque marine prima dell’intervento.

massima di redazione

testo integrale

Tribunale Roma II sez civile sentenza 11319-2022

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