Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 9 luglio 2024 n. 6110. Commissariamento nel singolo contratto pubblico, temporanea gestione dell’impresa, misura cautelare non sanzionatoria, termine perentorio, acceleratorio, processo penale.

Ubaldo Oppi

In tema di misura di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa (art. 32, comma 1, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), misura prefettizia non sanzionatoria ma cautelare, benchè il provvedimento sia stato adottato circa due anni dopo l’avvio del procedimento, lo spirare del termine di dieci giorni non determina l’esaurimento del potere, potendo al più rilevare – sussistendone tutti gli altri presupposti – sul piano della responsabilità per danno da ritardo, dal momento che il carattere perentorio di un termine a carico della P.A. può ricavarsi solo dalla norma che lo prevede, ossia da una sua espressa qualificazione in tal senso – assente nel caso di specie -ovvero da una sua ratio autoevidente, diversamente avendo i termini sempre natura ordinatoria o acceleratoria.

Semmai, il superamento del termine de quo produce il solo effetto di rendere esigibile una motivazione particolarmente pregnante e puntuale anche sulla attualità dei presupposti che legittimano l’adozione della misura, rispetto alla quale la tempestività dell’intervento applicativo della misura è un elemento di particolare rilevanza ai fini della sua efficacia.

Proprio in quanto la misura in questione è afferente al singolo contratto pubblico e non allo status generale dell’impresa, ed è dettata nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione committente, essendo intesa ad assicurare che l’esecuzione del contratto di appalto prosegua regolarmente senza interferenze da parte della vicenda penale connessa, tra le sue finalità vi è anche quella di evitare che, nelle more della conclusione del giudizio penale, l’impresa affidataria sèguiti a beneficiare di utilità che a conclusione di tale giudizio potrebbero rivelarsi illecite, coniugando tale obiettivo con quello dell’Amministrazione a scongiurare blocchi nell’esecuzione del contratto.

Ove l’aggiudicazione sia stata conseguita – secondo le risultanze investigative acquisite all’atto dell’adozione del provvedimento – in modo illecito, tale evenienza fattuale ovviamente non potrà essere in alcun modo elisa da nessun fatto successivo – idoneo a fondare giudizi favorevoli all’impresa in altri ambiti e ad altri fini – né potrà incidere sulla legittimità del provvedimento medesimo, da valutarsi alla stregua del principio tempus regit actum.

Poiché per il legislatore l’incertezza circa tale vizio genetico del contratto può cessare solo con la conclusione del giudizio penale, la sua sussistenza può essere ritenuta ex se idonea e sufficiente a giustificare il commissariamento del contratto in corso di esecuzione, al netto di qualsiasi vicenda successiva.

massima di redazione

testo integrale

Consiglio Stato sez III sentenza 6110-2024

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