
Se una disposizione legislativa regionale stabilisce che un permesso di costruire in contrasto con una norma urbanistica sopravvenuta decade automaticamente, salvo che i lavori siano già iniziati, purché vengano ultimati – per salvaguardare l’affidamento del privato – entro il termine di tre anni dall’efficacia delle norme contrastanti, la previsione assume il carattere della tassatività, e di stretta interpretazione, nello stabilire le condizioni per la deroga alla decadenza automatica del titolo edilizio ed il termine di tre anni non può essere superato mediante il ricorso ad istanze di proroga che, a sua volta, mantiene i tratti della discrezionalità finalizzata a valutare la plausibilità delle ragioni su cui è fondata la richiesta.
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Consiglio Stato sez IV sentenza 7750-2024