
In ordine al tema del criterio di precedenza nella valutazione dei progetti aventi un rilevante impatto economico, occupazionale o aventi autorizzazioni in scadenza, la nozione di “maggiore valore di potenza” installata o trasportata, riferita ai progetti attuativi del PNIEC fissato dall’art. 8, comma 1, Codice ambiente, costituisce un concetto giuridico indeterminato, inidoneo a derogare alla più specifica previsione relativa alla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento (art. 25, comma 7, cod. ambiente) e alle relative conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto in termini di rimborsi economici (art. 25, comma 2-ter, cod. ambiente), di attivazione di poteri sostitutivi (art. 25, comma 2-quater, cod. ambiente), di responsabilità disciplinare ed amministrativo-contabile del dirigente o funzionario (art. 2, comma 9, legge n. 241 del 1990), nonché di risarcimento del danno (art. 2-bis, legge n. 241 del 1990), sussistendone i relativi ed ulteriori presupposti.
Una diversa interpretazione delle norme in esame, tendente a ritenere che per alcune istanze non vi sia l’obbligo di concludere il procedimento, relativo alla realizzazione di un impianto agri-voltaico, entro un termine certo, solleverebbe seri dubbi di compatibilità sia con il principio europeo di buona amministrazione (art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) sia con il principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.).
Anche a prescindere dalle modalità utilizzate dall’amministrazione per dare concretezza al criterio legislativo della priorità – dalla mera rilevanza interna ai fini di una ordinata ed efficace gestione degli iter autorizzatori – il Ministero avrebbe dovuto adottare, a legislazione vigente, delle misure organizzative tali da consentire l’esame dei progetti prioritari, fermo restando il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti relativi ai progetti non prioritari in quanto non derogati da alcuna disposizione di legge.
Neppure la sostanziale incapacità amministrativa dei relativi uffici di far fronte ad un numero elevato di istanze da valutare potrebbe giustificare l’inerzia ministeriale, attinente ai profili di organizzazione interna dell’amministrazione, irrilevante ai fini del rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo. D’altronde, così come “non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione” (art. 10-bis, ultimo periodo, legge n. 241 del 1990), allo stesso modo non possono essere addotti tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva di un procedimento eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici, potendo queste assumere un qualche rilievo solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale in capo al singolo funzionario o dirigente.
massima di redazione
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Consiglio Stato sez IV sentenza 6616-2025